Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-09-2011, n. 19744

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto di leasing di un autobus marca FIAT tg. (OMISSIS) e di risarcimento del danno proposta nei confronti della S.p.A. Nordica Leasing e della S.p.A. Volvo Veicoli industriali a ragione della mancata consegna dei documenti necessari per effettuare la reimmatricolazione del mezzo, a seguito di riscatto.

Le società intimate non si sono costituite.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso è tempestivo. La sentenza risulta infatti notificata il 15 maggio 2009 mentre il ricorso risulta consegnato agli Ufficiali Giudiziari per la notifica il 14 luglio 2009, ultimo giorno utile.

2.- Con l’unico motivo il N. prospetta l’erronea valutazione da parte del giudice di merito delle risultanze istruttorie e segnatamente del proprio interrogatorio formale.

2.1.- Il mezzo è inammissibile, sia per la mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., sia perchè comunque viene sostanzialmente richiesta una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

3.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva delle società intimate.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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