Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-05-2011) 25-05-2011, n. 20915

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di S.G. in ordine al delitto di furto con destrezza commesso l'(OMISSIS) ai danni di Z. N..

Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo inosservanza di legge e vizi di motivazione in punto responsabilità ed entità della pena.

Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propone censure, peraltro in modo del tutto generico, che attengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile ricostruzione dei fatti, desunta da una motivata valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (precisa nell’individuare senza ombra di dubbio, in sede di incidente probatorio, nell’attuale imputata una delle due donne che, con una banale scusa, entrò a casa sua, frugò nella camera da letto ed asportò la somma di denaro ivi custodita), e, quanto al trattamento sanzionatorio, con riguardo alla valenza negativa attribuita ai numerosi precedenti specifici, impeditiva sia del riconoscimento delle attenuanti generiche che di una riduzione della pena, già inflitta in misura prossima al minimo editale (un anno, due mesi di reclusione ed Euro 800 di multa).

L’inammissibilità del ricorso, per convalidato indirizzo giurisprudenziale, impedisce di apprezzare la prescrizione del reato, che si sarebbe verificata, in base alla vecchia normativa, applicabile al caso di specie, solamente in data 1 marzo 2011, quindi successivamente alla pronuncia impugnata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della somma di Euro 500 a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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