T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4611 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente impugna l’ordinanza n. 48327 dell’11/11/10 con cui il Comune di Monterotondo ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti, in difformità dal permesso di costruire n. 322 del 10/05/04, nella mancata realizzazione dell’intercapedine nel piano a destinazione garage e nel restringimento dell’intercapedine nella porzione di piano a destinazione cantina con conseguente aumento della superficie calpestabile di mq. 28,00, nel mutamento di destinazione d’uso della cantina, nella traslazione del bagno dal garage alla cantina e nella realizzazione di n. 4 "bocche di lupo" con funzione di presa di luce, aventi dimensioni di mt. 1,00 x 0,40 ciascuna;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura il ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato perché lo stesso non sarebbe stato preceduto dalla previa adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 27 d.p.r. n. 380/01;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame in quanto, in assenza di uno specifico riferimento normativo in tal senso, l’ordinanza di demolizione non presuppone la necessaria emanazione del provvedimento di sospensione dei lavori che costituisce esplicazione di un potere cautelare e, quindi, ontologicamente diverso da quello cui è riferibile la misura repressiva la quale, invece, per sua natura, inerisce ad un potere vincolato (TAR Campania Napoli n. 19290/08);

Considerato che con la seconda censura il ricorrente prospetta la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 e, comunque, l’irrilevanza edilizia ed urbanistica del contestato mutamento di destinazione d’uso;

Considerato che il motivo in esame è infondato;

Rilevato, in particolare, che la presentazione dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 in epoca successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione (come è avvenuto nella fattispecie) non influisce sulla legittimità e sull’efficacia di quest’ultimo atto mancando alcun riferimento in tal senso nel citato art. 36;

Rilevato, altresì, che il mutamento di destinazione d’uso da cantina ad abitazione, correttamente desunto dall’arredamento con mobilia del locale cantina e dalla realizzazione di un angolo cottura, comporta, a prescindere dalle modalità con cui è stato realizzato (con opere o senza), un aggravio del carico urbanistico e, pertanto, avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire, secondo quanto risulta dagli artt. 3, 10 e 32 comma 1° lettera a) d.p.r. n. 380/01;

Considerato che ogni questione relativa alla determinazione dell’oblazione ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 è estranea all’oggetto del giudizio non essendo stata introdotta con la forma del ricorso per motivi aggiunti;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Comune di Monterotondo, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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