Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-09-2011, n. 19743

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.P.V. propone ricorso per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza n. 492/08 del 24-6-08 con la quale il Tribunale di Catanzaro – Sezione Distaccata di Chiaravalle, accogliendo l’appello proposto dal Comune di Davoli avverso la sentenza de giudice di pace, ha rigettato la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune a titolo di canone minimo per la fornitura e somministrazione di acqua.

Resiste con controricorso il Comune di Davoli.
Motivi della decisione

E’ necessario preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso proposta da Comune di Davoli per aver la ricorrente impugnato la sentenza n. 492/08 che risulta essere stata pronunziata nei confronti della signora R.M.S..

Si rileva che il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 492/08, mentre ha depositato una sentenza pronunziata nei suoi confronti che reca il numero 505/08.

Nella specie non si tratta di un semplice errore di indicazione del numero della sentenza impugnata in quanto la erroneità degli elementi caratterizzanti la domanda, canone acqua per gli anni 1998 e 1999,mentre la sentenza depositata riguarda il canone acqua per il 2000, la natura seriale della controversia con una pluralità di controversie contro il Comune di Davoli, non permettono alla parte cui il ricorso è diretto di individuare qual lè effettivamente la decisione impugnata.

Il ricorso è improcedibile e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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