Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-05-2011, n. 20914 falsita’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova, in riforma di quella assolutoria di primo grado, ha dichiarato la colpevolezza di B.A. in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., contestatogli "per avere formato un falso contrassegno di identificazione per ciclomotore, consistente in un "targhino" riprodotto in carta sul quale annotava la sequenza alfanumerica (OMISSIS) (copiata integralmente da quello originale appartenente al ciclomotore MBK di proprietà di Ba.Fu.), che installava sul proprio ciclomotore Piaggio FREE, ceduto in prestito a P.M.".

Propone ricorso per cassazione personalmente il B. denunciando violazione "di legge e vizi motivazionali in relazione alla esclusa grossolana del falso. Richiama al riguardo come gia il primo giudizio avesse evidenziato che la targa da lui apposta sul ciclomotore fosse stata realizzata con metodi rudimentali, mediante l’utilizzo di un supporto di cartone, attaccata con nastro adesivo e compilata a mano mediante un pennarello nero.

Il ricorso non merita accoglimento.

Per aversi grossolarità della falsificazione, tale da escludere il reato di falsità, è necessario che la stessa sia così evidente da escludere la falsità e non solo la probabilità dell’inganno. E il giudice "a quo", per escludere la sussistenza della grossolarità, ha fatto leva sulla argomentazione – del tutto ignorata dal ricorrente – che nel caso in esame gli agenti della polizia municipale avevano individuato nella Ba. l’autore delle infrazioni stradali commesse dal ciclomotore dell’imputato proprio in base al rilevamento degli estremi della falsa targa formata da quest’ultimo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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