Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-09-2011, n. 19742 Factoring

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Centro Fisioterapico Ortopedico – C.F.O. s.a.s. di F. F.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha rigettato l’appello da essa proposto contro la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato improcedibile la domanda di rendiconto contro la IFITALIA – International Factors Italia, in relazione a contratto di Factoring stipulato nel 1988 con la società Sud Factoring, dante causa della IFITALIA, e aveva determinato in Euro 85.906,61 il saldo attivo finale a favore di IFITALIA. La IFITALIA S.p.A, resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1.-I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- Con il primo motivo ia ricorrente principale lamenta una triplice violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, o, in subordine, la violazione degli artt. 112, 167, comma 2, artt. 115, 116 ed 88 cod. proc. civ., unitamente al vizio di motivazione: a) nella parte in cui la Corte territoriale (e, prima, il Tribunale) ha ritenuto di limitare la portata del rendiconto alla determinazione della misura degli interessi anatocistici in base ad una relazione di CTU fondata sugli estratti- conto, erroneamente ritenuti esaustivi, prodotti dall’IFITALIA all’udienza del 10/4/2003; b) nella parte in cui, pronunciando sulla domanda attrice, la Corte territoriale (e, prima, il Tribunale), nonostante la mancanza di qualsiasi domanda riconvenzionale, ha accertato l’esistenza di un credito della convenuta, tra l’altro motivando (in parte) per relationem con riferimento ad altra sentenza resa dallo stesso giudice in diversa controversia tra le stesse parti; c) per non essersi lo stesso giudice pronunciato sulla domanda di interessi sugli interessi anatocistici indebitamente corrisposti.

2.1.- Le censure di nullità sono inammissibili, in quanto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è, eventualmente, riferibile alla sentenza di primo grado e non a quella di appello e tenuto conto del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione.

2.2.- Quanto al vizio di violazione di legge, la censura sub a) è inammissibile, risolvendosi sostanzialmente nella critica in fatto all’affermazione del giudice di merito secondo cui la documentazione prodotta da IFITALIA all’udienza del 10/4/2003 era "esaustiva". 2.3.- Le censure sub b) e c) sono inammissibili, in quanto non risulta che esse abbiano costituito motivi di appello.

2.4.- Quanto al vizio di motivazione, manca la formulazione di un adeguato momento di sintesi.

3.- Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta un vizio logico di motivazione e violazione di legge quanto alla interpretazione delle risultanze della CTU che hanno portato ad accertare un suo debito nei confronti di IFITALIA di Euro 85.906,61, deducendo in particolare che la cifra di L. 189.860.132 "non si riferiva al (preteso e inesistente) saldo finale passivo a carico di C.F.O. nei confronti di IFITALIA, bensì all’ammontare totale degli interressi che l’IFITALIA avrebbe dovuto applicare nel corso dell’intero rapporto, ove non si fosse operato l’illegittimo anatocismo". 3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, atteso che la valutazione delle risultanze istruttorie è compito precipuo del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità. Il vizio denunciato, in ogni caso, risolvendosi in un errore di percezione del giudice, avrebbe dovuto semmai farsi valere con il rimedio della revocazione.

4.- Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

5.- A ragione della soccombenza, la ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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