Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-05-2011, n. 20913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Assise di Appello di Milano, giudicando sul rinvio della Cassazione, in parziale riforma della sentenza del gup di Milano in data 18.9.2007, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti da contestata aggravante, rideterminava nei confronti di B.A. la pena di 18 anni e 8 mesi di reclusione in ordine ai delitti di omicidio volontario e rapina, contestati all’imputato per avere, in concorso con altre persone, cagionato la morte di S.E., colpendolo con un coltello alla schiena mentre quest’ultimo era chino a pesare lo stupefacente, e sottraendogli un quantitativo imprecisato di sostanza del tipo cocaina, un telefono cellulare e un bilancino di precisione.

Ha considerato il giudice "a quo": il B., al momento del fatto aveva (OMISSIS) anni; non figuravano a suo carico precedenti penali, non essendo tali precedenti di polizia; l’intensità del dolo deve essere riconsiderata tenendo presente che sua intenzione era quella di ottenere una dose di cocaina a credito sulla base dei rapporti intercorrenti con gli spacciatori; al rifiuto, ha reagito colpendo il marocchino alla schiena con il coltello, con un solo colpo senza provocarne la morte immediata e senza restare in attesa di constatare il decesso della vittima: il dolo omicidiario è indiscutibile ma scatenato dalla reazione negativa dello spacciatore: non sembrano ricorrere le condizioni per riconoscere nella personalità dell’imputato quella di un pericoloso assassino. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione di legge e vizio logico di motivazione:

1 – La ricostruzione della vicenda operata dalla Corte di rinvio contrasta con quella dei precedenti giudici di merito e dello stesso giudice di legittimità, che ha dato atto che l’accoltellamento era avvenuto mentre la vittima offriva la schiena al suo aggressore:

condotta quindi del tutto incompatibile con l’asserita trattativa per avere la "roba" a credito e con lo scaturimento dell’omicidio dal rifiuto apposto dalla vittima;

2 – l’art. 133 c.p., se pure menziona, per valutare la capacità a delinquere del colpevole, "i precedenti penali", impone tuttavia che si abbia a riguardo più in generale alla " condotta e alla vita del reo, antecedente al reato", sicchè ben possono essere valorizzati, in senso negativo, i "precedenti di polizia";

3 – il quadro sulla personalità dell’imputato è stato fortemente influenzato da gravi lacune motivazioni: le precedenti decisioni avevano dato atto che l’imputato aveva infetto la coltellata, con tale violenza, nei confronti di un giovane come lui, indifeso, aggredito senza che potesse aspettarselo, in orario notturno, e poi non aveva avuto alcuna remora a dividersi le misere spoglie del defunto.

Resiste l’imputato con memoria difensiva.

I motivi di impugnazione non meritano accoglimento.

Quanto al primo punto, non è dato ravvisare la sussistenza del denunciato "stravolgimento" di dati processuali definitivamente acciarati. Nella decisione impugnata è riportato in più parti il racconto del coimputato P.A.", il quale aveva riferito che " quella sera non avevano denaro per pagare la droga ma già in precedenza si erano rivolti alla vittima per acquistare la cocaina a credito", in quanto il B. "aveva credito con lui". E la Corte di rinvio, diversamente dal dedotto, non ha considerato inverosimile la predetta evenienza, avendo ritenuto inverosimile una circostanza diversa, vale a dire la tesi dell’aggressione "che avrebbe subito il B. dal marocchino" e del colpo inferto nel tentativo di difendersi.

L’argomento sub 2 non appare dotato di efficacia difensiva.

Invero, il mancato apprezzamento dei "precedenti di polizia", pur se di per sè erroneo, non si configura come idoneo a infirmare il giudizio complessivo afferente la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, che si avvale di altre considerazioni, espresse in modo non manifestamente illogiche.

Il terzo punto, infine, finisce col prospettare una valutazione degli elementi acquisiti al processo che è opinabile tanto quanto quella offerta dall’impugnato provvedimento, e si traduce quindi in censure che non sono deducibili in questa sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto respinto.

Vi è solo da aggiungere che, stante il "dictum" della sentenza di annullamento in punto "responsabilità", sono ora irricevibili le deduzioni svolte dall’imputato nel paragrafo 3 della sua memoria difensiva, tendenti a rimarcare "l’erroneo coinvolgimento di B. nei fatti "de quo".
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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