T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4609

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. V 1176 del 24.10.10 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con due censure connesse il ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti perché il provvedimento impugnato non indicherebbe le ragioni poste a fondamento della decisione e, in ogni caso, sarebbe insussistente la circostanza (falsità del passaporto) ivi richiamata a giustificazione del diniego;

Ritenuta l’infondatezza dei motivi in questione;

Considerato, in particolare, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il provvedimento impugnato indica le ragioni poste a fondamento del diniego di visto ed individuate dall’amministrazione nella falsità del passaporto n. Q 0955951, desunta dalla sostituzione della foto ivi apposta;

Rilevato, altresì, che, secondo quanto risulta dalla nota dell’Ambasciata n. 159 del 23/02/11, il passaporto n. Q 0955951, utilizzato per la richiesta di nulla osta, presenta una foto diversa da quella apposta sul passaporto n. AA 4090708, presentato per la richiesta di visto di talchè è da ritenere che uno o entrambi i documenti siano contraffatti contrariamente a quanto prospetta il ricorrente che riferisce di una mera sostituzione degli stessi;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo, complessivamente per entrambi gli enti intimati, si liquida in euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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