T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4608 Personale carcerario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 17 gennaio 2008 e depositato il 30 gennaio 2008 M.R.E., vincitore del concorso pubblico per 298 posti di vice – commissario in prova del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con bando pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale n. 22 del 18 marzo 2003, ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 3.654,00, a titolo di restituzione degli importi anticipati per le spese di alloggio, oltre interessi decorrenti da ogni singolo versamento, e della somma di euro 1.000,00, quale risarcimento del danno sofferto per la mancata fruizione dell’alloggio di servizio.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 13 febbraio 2008, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanze n. 947/2010 e n. 1613/2010 il Tribunale ha ordinato gli adempimenti istruttori ivi indicati.

All’udienza pubblica del 14 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato secondo quanto in prosieguo specificato.

M.R.E., vincitore del concorso pubblico per 298 posti di vice – commissario in prova del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con bando pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale n. 22 del 18 marzo 2003, ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 3.654,00, a titolo di restituzione degli importi anticipati per le spese di alloggio, oltre interessi decorrenti da ogni singolo versamento, e della somma di euro 1.000,00, quale risarcimento del danno sofferto per la mancata fruizione dell’alloggio di servizio.

La richiesta di restituzione delle somme anticipate dal ricorrente per le spese di alloggiamento merita accoglimento.

La legge n. 395/90, recante norme sul Corpo di polizia penitenziaria, all’art. 18 prevede che "il comandante del reparto ha l’obbligo di alloggiare nell’alloggio di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito. Il comandante di reparto che non usufruisce dell’alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità".

Contrariamente a quanto dedotto dall’amministrazione, la norma in esame deve essere interpretata nel senso che il comandante di reparto, per la sua particolare funzione, ha l’obbligo di alloggiare nell’alloggio di servizio al fine di assicurare la sua presenza in sede nei casi in cui le necessità del servizio stesso lo richiedano; per bilanciare questo particolare onere, connesso alla qualifica rivestita e alla funzione espletata, la legge prevede, poi, la concessione gratuita dell’alloggio di servizio che, pertanto, assurge a vero e proprio diritto dell’interessato.

Solo nell’ipotesi in cui, per sua libera scelta, non intenda usufruirne, il comandante di reparto deve, comunque, assicurare la reperibilità.

Tale opzione ermeneutica risulta coerente con il tenore letterale e la "ratio" dell’art. 18 l. n. 395/90 ed è, per altro, confermata dal d.p.r. n. 314/06, applicabile "ratione temporis" alla fattispecie oggetto di causa, il quale, in dichiarata applicazione dell’art. 18 l. n. 395/90 (come si evince dalle premesse dell’atto), ha ad oggetto la disciplina "dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’Amministrazione penitenziaria".

In particolare, l’art. 2 del d.p.r. n. 314/06 prevede l’assegnazione dell’alloggio di servizio "a titolo gratuito" al personale con l’incarico, tra l’altro, di comandante di reparto di istituto penitenziario; il comma 2° della disposizione in esame stabilisce, poi, che "all’atto del conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 1, è disposta l’assegnazione dell’alloggio, previa verifica delle condizioni soggettive di cui all’art. 7".

Il tenore letterale della disposizione consente di rilevare che l’assegnazione dell’alloggio è oggetto di un vero e proprio obbligo a carico dell’amministrazione che non dispone, in merito, di alcuna discrezionalità essendo il riconoscimento del beneficio subordinato al mero accertamento delle "condizioni soggettive" previste dall’art. 7 d.p.r. n. 314/06.

Assolutamente non condivisibile, pertanto, è il parere n. 4504/08 reso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario in quanto lo stesso non tiene conto del d.p.r. n. 314/06 e richiama un passaggio della sentenza del TAR Lazio n. 10721/08 che non si riferisce alla questione oggetto di causa (esistenza del diritto all’alloggio del comandante di reparto del corpo di polizia penitenziaria) ma ad un profilo giuridico diverso e, cioè, alla possibilità del giudice, adito in sede di giudizio camerale ex art. 21 bis l. n. 1034/71, di pronunciarsi sul merito della pretesa.

Per altro, con la sentenza in esame il TAR Lazio non ha escluso il diritto all’assegnazione all’alloggio di servizio ma ha solo specificato che lo stesso è subordinato alla sussistenza delle necessarie "condizioni soggettive" (ovvero il possesso, tra l’altro, della qualifica di comandante di reparto) come previsto dal citato art. 2 comma 2° d.p.r. n. 314/06.

Per questi motivi il Ministero della Giustizia deve essere condannato a pagare, in favore del ricorrente, le spese da questi anticipate per il periodo (2 aprile 2007 – 3 ottobre 2007) in cui l’interessato è stato costretto ad alloggiare in strutture esterne.

Alla luce della documentazione prodotta l’importo delle spese in esame può essere quantificato, come richiesto, in complessivi euro 3.654,00 su cui, trattandosi di debito di valuta, vanno corrisposti gli interessi legali decorrenti dalla data dei singoli versamenti.

Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno sofferto per il disagio correlato alla mancata fruizione dell’alloggio non essendo ravvisabile nella fattispecie un interesse giuridicamente rilevante la cui lesione generi responsabilità patrimoniale in capo all’amministrazione.

La prevalente soccombenza del Ministero intimato ne giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso nei limiti di quanto specificato in motivazione e, per l’effetto, condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore del ricorrente, la somma di euro 3.654,00 oltre interessi legali decorrenti dalle date delle singole anticipazioni e fino all’effettivo pagamento;

2) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;

3) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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