Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-05-2011, n. 20815 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 22.04 2003, dichiarava S.M. colpevole del reato di truffa aggravata ai danni di G.E. e lo condannava alla pena di anni due di reclusione e Euro 800 di multa oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, assegnando una provvisionale di Euro 5000. La sentenza diveniva definitiva in data 7/11/2003.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per la omessa notificazione del decreto di citazione, la nullità della notifica eseguita presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., richiedendo la non esecutività della sentenza e la restituzione del termine ex art. 175 c.p.p. al fine di esercitare il diritto di difesa e di proporre appello avverso la sentenza.
Motivi della decisione

E’ inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione tardivamente proposto avverso la sentenza d’appello pronunciata in contumacia, sul presupposto del mancato decorso dei termini d’impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell’estratto contumaciale, ferma restando la facoltà della parte interessata di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione (Sez. 6, Sentenza n. 20522 del 11/05/2010 Ud. (dep. 28/05/2010) Rv. 247392). La contestazione della validità della notificazione si risolve nella contestazione dell’esistenza stessa del titolo esecutivo, che può formarsi soltanto a seguito di rituale notificazione e dell’inutile decorso, da questa, dei termini per impugnare.

Ricorre dunque l’ipotesi dell’art. 670 c.p.p., comma 2, secondo cui quando alla richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento s’accompagna la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, il giudice dell’esecuzione decide su entrambe le istanze, la prima essendo logicamente e tecnicamente pregiudiziale alla seconda, che della valida formazione del titolo presuppone l’esistenza.

Spetta, quindi, al giudice dell’esecuzione la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione che sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza (nella specie, contumaciale) per invalidità della notificazione e quindi per inesistenza del titolo esecutivo (Sez. 1, Sentenza n. 16645 del 20/04/2010 Cc. (dep. 30/04/2010) Rv. 247561, Sez. 1, Sentenza n. 35361 del 04/07/2007 Cc. (dep. 21/09/2007) Rv. 237629).

Non si condivide la giurisprudenza di legittimità che, in casi analoghi, ha sostenuto la convertibilità del ricorso per cassazione in incidente di esecuzione, con la conseguente diretta trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5 Sez. 5, sent. 37811 del 26.5 – 25.9.2009; Sez. 5, sent. 36779 del 17.6 – 25.9.2008) in quanto le Sezioni unite di questa Corte, con Ord. del 24.11.1999 – 12.2.2000, ric. Magnani, rv 215212, hanno ritenuto nè rituale nè legittimo "trasformare la richiesta di annullamento di una decisione per una o più delle ragioni indicate nel catalogo di cui all’art. 606 c.p.p. (perchè, se al di fuori di tale catalogo, la inammissibilità dell’atto dovrebbe trovare fondamento nella inettitudine ad attivare la giurisdizione della Corte) nella istanza di altro e diverso provvedimento".

Le articolate ragioni con le quali le Sezioni unite hanno sostenuto la soluzione indicata mantengono – a giudizio del Collegio – efficace attualità e va oggi riconfermata adesione a questo insegnamento autorevole. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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