Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-05-2011, n. 20813

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 4/10/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data a 22/5/2006, che dichiarava S.A. responsabile di nove episodi di truffa aggravata in concorso con altri soggetti per aver indotto in errore, con artifizi e raggiri, qualificatosi quale titolare di agenzie immobiliari numerosi clienti, ottenendo il pagamento di cospicui acconti all’atto della sottoscrizione di altrettante proposte di acquisto, poi risultare prive di efficacia.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la violazione dell’art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, l’errata applicazione dell’art. 99 c.p. e art. 172 c.p., comma 7, per la mancata erronea declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, non essendo stata la recidiva, pur contestata, considerata dal Tribunale.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa in primo grado con sentenza del 22.5.2006, si applicano – ex L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione, comunque, più favorevoli all’imputato e si deve far, quindi, riferimento alla pena massima di sette anni e sei mesi (anni sei + 1/4) La questione controversa concerne l’applicazione dell’aumento di pena, ai fini della prescrizione, nel caso in cui la recidiva contestata sia stata esclusa. Questa Corte, con valutazione condivisa dal Collegio ha affermato che in tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata ( art. 99 c.p., comma 4), non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. 6, Sentenza n. 43771 del 07/10/2010 Ud. (dep. 11/12/2010) Rv. 248714).

Tale orientamento è coerente con l’orientamento delle Sezioni Unite in tema di ulteriori effetti dell’esclusione della recidiva, avendo statuito che una volta contestata la recidiva, anche reiterata, purchè non ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 5, qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l’aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69 c.p., comma 4, dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81 c.p., comma 4, dall’inibizione all’accesso al cosiddetto "patteggiamento allargato" e alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444 c.p.p., comma 1 bis; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. (dep. 05/10/2010) Rv. 247839) Essendo i reati contestati commessi tra l’aprile (OMISSIS), risulta, aderendo all’orientamento sopra ricordato, ampiamente decorso il termine prescrizionale già in epoca antecedente la sentenza della Corte d’Appello.

Pertanto, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., in forza delle corrette e condivise decisioni del giudice di merito in punto responsabilità dello S., per i reati di truffa aggravata allo stesso ascritti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo i reati di cui sopra estinti per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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