Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-05-2011, n. 20809 pene accessorie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 7/7/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, in data 19/5/2009, appellata da K.S., dichiarato colpevole di ricettazione di 49 capi di abbigliamento con marchio contraffatto e di detenzione per vendere la predetta merce e, con la continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione e Euro 300 di multa, pena condonata.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) erronea applicazione dell’art. 474 c.p., nonchè carenza e manifesta illogicità della motivazione, non avendo ritenuto la Corte di applicare il concetto di "falso grossolano" alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 474 c.p.. b) erronea applicazione dell’art. 597 c.p.p., in relazione alla disposta pubblicazione della sentenza di condanna, in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero, riformando in peius la sentenza di condanna.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1) Col primo motivo il ricorrente si limita a citare la giurisprudenza di questa Corte con riferimento al c.d. "falso grossolano", cioè innocuo, senza tuttavia evidenziare circostanze e fatti da cui poter desumere un eventuale erronea valutazione da parte della Corte territoriale che ha ritenuto la sussistenza delle fattispecie delittuosa in quanto le condizioni di vendita erano tali da trarre in inganno i clienti sulla genuinità della merce.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame". (Cass. Sez. 6A sent. 13261 del 6.2.2003 dep. 25.3.2003 rv 227195) individuando e fornendo elementi concreti da cui poter desumere l’erronea statuizione da parte del giudice di merito.

2) Anche il secondo motivo va disatteso.

La pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 475 c.p. ha natura di pena accessoria e può essere disposta d’ufficio dal giudice di appello, anche in mancanza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero, diversamente dalla sanzione civile prevista dall’art. 186 c.p. che non può essere disposta d’ufficio in mancanza della domanda della parte istante in quanto costituisce un mezzo per riparare il danno, trattandosi, quest’ultima, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quando l’azione civile venga proposta nel processo penale. Alla omissione dell’ordine di pubblicazione della sentenza, pena accessoria prevista dall’art. 518 c.p. per le condanne per i delitti ivi indicati, può rimediarsi anche mediante la procedura di cui all’art. 130 c.p.p., poichè la predetta non è discrezionale per la applicazione e le modalità. Ciò non comporta, pertanto, la violazione del principio del divieto di "reformatio in peius" perchè trattasi di pubblicazione obbligatoria. (Sez. 2, Sentenza n. 10017 del 29/08/2000 Ud. (dep. 22/09/2000 ) Rv. 216780;

Sez. 3, Sentenza n. 7843 del 27/05/1998 Ud. (dep. 03/07/1998) Rv.

211434) Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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