Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-09-2011, n. 19733

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel gennaio del 2006, il tribunale di Bolzano condannò la ditta Schenk s.a.s. a corrispondere alla Alesfrutta s.a.s., a titolo di risarcimento danni, la somma di 8.810 Euro – corrispondente all’80% del danno subito da quest’ultima per il degrado e il cattivo stato di conservazione di una partita di mele affidata in deposito alla convenuta tra l’autunno del 1993 e la primavera del 1994 -, rigettandone la domanda riconvenzionale di condanna della depositante al pagamento del residuo corrispettivo del deposito.

La corte di appello di Trento, investita del gravame proposto dalla Schenk, rigettate le eccezioni preliminari di rito sollevate dalla Alesfrutta, lo accolse in parte, riducendone al 70% la percentuale di responsabilità addebitabile e riconoscendole il diritto al corrispettivo nella misura di 6.357 Euro.

La sentenza è stata impugnata dalla Alesfrutta con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi e corredato da memoria illustrativa.

Resiste con controricorso la Schenk.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo (prima ancora che infondato nel merito, atteso il carattere meramente fattuale delle censure mosse alla sentenza impugnata) è inammissibile in rito, poichè, in patente violazione del disposto dell’art. 366 bis, esso risulta del tutto carente del (pur indispensabile) momento di sintesi della censura, imposto dalla norma in parola, che consenta alla corte di legittimità, senza dovere ricorrere ad alcuna integrazione con il restante contenuto del motivo, di cogliere illieo et immediato il vizio motivazionale denunciato e la sua decisività ai fini della pronuncia.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 325 e 326 c.p.c.; motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il motivo è inammissibile. Per una duplice, concorrente ragione.

Da un canto, difatti, esso pone, in spregio alla consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice, un quesito multiplo non connotato, sul piano contenutistico, da alcuna omogeneità strutturale e funzionale. Dall’altro, esso consta di un primo quesito di per sè inammissibile per patente contrarietà ai requisiti più volte predicati da questo giudice di legittimità, attesane la formulazione non in termini di richiesta di formulazione di un principio di diritto, bensì sotto forma di apodittiche affermazioni strettamente ed esclusivamente afferenti alla vicenda di merito, mentre il secondo, altrettanto inammissibile, risulta affetto da astrattezza e, a sua volta, totalmente carente dei requisiti poc’anzi esposti: è ius receptum presso questa corte, difatti, il principio secondo il quale il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197). Ed è stato ulteriormente precisato (Cass. 19-2-2009, n. 4044) che il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta (quali quelle di specie) rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, ma deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto;

non senza considerare, ancora, che le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss.uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice. La corretta formulazione del quesito, in definitiva (Cass. 19892/09), esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione, onde l’inammissibilità (Cass. 19892/2007) in parte qua del ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2279 c.c.; motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il motivo non ha giuridico fondamento.

Correttamente e condivisibilmente (siccome conforme alla giurisprudenza di questa corte: Cass. 1037/99; 10315/00) la corte trentina ha ritenuto di non dovere ricomprendere, nel concetto di "nuove operazioni" di cui all’art. 2279 c.c., l’attività processuale espletata dai liquidatori – nella specie, l’impugnazione di una sentenza – riferibile a rapporti sostanziali preesistenti alla messa in liquidazione della società.

La ulteriore eccezione sollevata dalla ricorrente al folio 33 del ricorso, in seno al quesito all’uopo formulato, deve ritenersi (al di là ed a prescindere dalla sua infondatezza nel merito) inammissibile in rito, non essendovi traccia alcuna della, relativa questione (esplicita attribuzione al liquidatore di un potere di impugnazione) nella sentenza impugnata, senza che, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, venga non soltanto genericamente declamato (f. 32 del ricorso), ma testualmente riportato in .parte qua nel suo contenuto rilevante ai fini del decidere, l’atto del giudizio di merito con il quale l’eccezione sarebbe stata tempestivamente sollevate ed illegittimamente pretermessa dalla corte territoriale.

Il quarto motivo, che lamenta, genericamente, un presunto malgoverno della disciplina delle spese di lite da parte della corte trentina, è palesemente infondato, avendo il giudice del merito fatto corretta applicazione del principio della reciproca soccombenza, ritenendo parzialmente virtuale quella dell’appellante.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1600, di cui Euro 200 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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