T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-05-2011, n. 4587 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato alla Regione Lazio in data 22 settembre 2010 e depositato il successivo 7 ottobre 2010, la ricorrente impugna:

– la nota con la quale, in data 16 giugno 2009, la Regione Lazio – Dipartimento Economico ed Occupazionale le ha comunicato la proposta di "non ammissibilità" del progetto dalla medesima presentato per ottenere i benefici "relativi alla misura 113 del Regolamento CE 1698/2005 Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli";

– il provvedimento prot. n. 102164 dell’11 giugno 2010 con cui la già citata Amministrazione l’ha informata che "con la Determinazione dipartimentale n. C0970 del 23/04/2010 e C1289 del 04/06/2010, in corso di pubblicazione sul B.U.R.L.", è stata formalizzata "la non ammissibilità della domanda… all’aiuto richiesto";

– "in parte qua", le già citate determinazioni;

chiedendone l’annullamento.

In particolare, la ricorrente espone che:

– in qualità di socio della "società Semplice F.O. e B.F.", presentava domanda per ottenere i benefici relativi alla misura 113 del Regolamento CE 1698/2005 "Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli";

– con nota del 16 giugno 2009 l’ADA di Rieti le comunicava la proposta di non ammissibilità della domanda di cui sopra in ragione del rilievo che "il rappresentante legale dell’azienda riportato sul MUD è B.F., mentre da una verifica effettuata all’anagrafe tributaria il legale rappresentante risulta essere F.O.";

– a tale comunicazione replicava con lettera del 2 luglio 2009;

– a seguito di ciò l’ADA annunciava il riesame dell’istanza de qua "subordinatamente alla presentazione di ulteriore documentazione.. ivi elencata";

– nonostante la produzione della documentazione richiesta, con la nota in data 11 giugno 2011 le veniva comunicato dalla Regione Lazio che, con le determinazioni n. C0970 del 23 aprile 2010 e n. C1289 del 4 giugno 2010, era stata formalizzata la non ammissibilità della domanda in quanto "il rappresentante legale della soc. semplice F.O. e B.F…. risulta essere F.O….. in pensione dal 01/06/2002… Pertanto la ditta non possiede i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dall’art. 6 comma 1 lettera a) del bando pubblico".

Avverso i provvedimenti sopra indicati la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 1 LETT. A) DEL BANDO PUBBLICO D.G.R. N. 412 DEL 30.5.2008; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 D.LGS. N. 99/2004 COME MODIFICATO DALL’ART. 1 D.LGS. 101/2005; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO CE N. 1257/1999; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DISPARITA" DI TRATTAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA, atteso che la ricorrente – anche in "qualità di socio di società" – "ha conseguito la qualifica di I.A.P. e, pertanto, ha diritto per tabulas di ottenere il beneficio previdenziale negatole".

Con atto depositato in data 11 ottobre 2010 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 27 ottobre 2010 – ha prodotto una memoria con cui ha sostenuto la legittimità del proprio operato.

Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2010 l’istanza cautelare è stata rinviata al merito.

All’udienza pubblica del 24 marzo 2011 il Presidente del Collegio ha rappresentato al difensore della ricorrente – in ossequio al disposto di cui all’art. 73, comma 3, cod.proc.amm. – la possibilità di porre a fondamento della decisione l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, dandone atto a verbale.

Su istanza del patrocinatore ha, altresì, concesso un rinvio all’udienza del pubblica del 21 aprile 2011, nel corso della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Come esposto nella narrativa che precede, già nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, da individuare in uno dei soggetti indicati nell’elenco A, denominato "Elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento", riportato nell’all. A, parte integrante e sostanziale della determinazione n. C0970 del 23 aprile 2010.

Nonostante la replica della ricorrente, resa nel corso dell’udienza pubblica del 21 aprile 2011, essenzialmente fondata sulla rappresentazione dell’interesse a vedersi riconosciuta la qualifica di IAP (presupponente – in definitiva – un’attività di mero accertamento, differente da quella richiesta con l’atto introduttivo del giudizio), l’avviso del Collegio non è mutato e, dunque, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, del cod.proc.amm..

1.1. La disamina della documentazione agli atti e, in particolare, la determinazione di cui sopra rivela che:

– lo stanziamento previsto nel bando per la Misura 113 di Euro 3.679.188,00 è risultato insufficiente alla copertura totale delle domande ritenute ammissibili;

– è stata, pertanto, necessaria la predisposizione di una graduatoria unica regionale "in base al punteggio riconosciuto ed alle priorità assolute in applicazione di quanto previsto dal bando";

– per l’ipotesi della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie per la Misura 113, è stata comunque prevista l’opportunità di procedere al finanziamento "delle domande di aiuto ammissibili e non finanziabili secondo l’ordine di graduatoria".

In sintesi, risultano approvati tre elenchi:

– il primo contempla le "domande di aiuto ammissibili e finanziabili per un totale di aiuto" di "Euro 3.673.150,38 per tutto il periodo di programmazione 2007/2013";

– il secondo riporta le "domande di aiuto ammissibili e non finanziabili";

– il terzo ed ultimo ricomprende le "domande non ammissibili", tra cui figura anche il nominativo della ricorrente.

1.2. Ciò premesso, appare evidente che nella determinazione n. C0970 del 23 aprile 2010 – oggetto di impugnativa, seppure "in parte qua", e, in verità, unico provvedimento lesivo della situazione soggettiva della ricorrente – figurano controinteressati, ossia soggetti portatori di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione della ricorrente (cd. interesse sostanziale), nominativamente indicati (c.d. elemento formale), titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto.

Tali soggetti sono da individuare nei beneficiari del finanziamento, indicati nell’elenco A, i quali – per effetto del riconoscimento del sostegno previsto anche alla ricorrente nonché tenuto conto dell’insufficienza dello stanziamento – vedrebbero ridotto (o, addirittura, annullato) il proprio contributo e, quindi, risulterebbero inequivocabilmente svantaggiati dall’eventuale buon esito dell’impugnativa proposta.

In altre parole, sussistono le condizioni per affermare che, nel caso in esame, ricorre un procedimento di tipo concorsuale, in ragione del quale – fissato uno stanziamento complessivo "insufficiente alla copertura totale delle domande di aiuto" – l’inserimento nella graduatoria delle "domande di aiuto ammissibili e finanziabili" di un nuovo aspirante non può che comportare, come conseguenza ed effetto necessario, l’esclusione o la riduzione dell’importo per soggetti già collocati in graduatoria.

E’, pertanto, evidente che, rispetto a detti soggetti, sussiste l’interesse alla conservazione dell’atto nei medesimi termini in cui lo stesso risulta adottato e, pertanto, i soggetti in questione vanno qualificati come controinteressati.

Del resto, anche in giurisprudenza è stato ripetutamente affermato che:

– in una procedura di concessione di aiuti finanziari, allorché la stessa comporti la formulazione di una graduatoria e l’assegnazione degli aiuti medesimi solo ai soggetti utilmente collocati, non è possibile individuare soggetti controinteressati ove si contesti la mera esclusione e/o la non ammissione dalla selezione prima della formazione della graduatoria;

– al contrario, ove si contesti – come nel caso di specie – la non ammissione al "sostegno" economico dopo la redazione della graduatoria, sussiste l’obbligo di evocare in giudizio i beneficiari del sostegno (i quali verrebbero a perdere il finanziamento per effetto dell’esaurimento delle risorse disponibili e, dunque, rivestono la posizione di controinteressati), pena l’inammissibilità del ricorso (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5460; C.d.S., Sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2453; C.d.S., Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4107; C.d.S., Sez. VI, 1 luglio 2003; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 9 marzo 2011, n. 414; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 14 gennaio 2010, n. 16)

Da quanto esposto necessariamente consegue che la ricorrente avrebbe dovuto procedere alla notifica del ricorso anche ad almeno uno dei controinteressati, così come sopra individuati, in applicazione dell’art. 41 cod. proc. amm..

Tenuto conto che ciò non è avvenuto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata corretta instaurazione del contraddittorio.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della Regione Lazio in Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8465/2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *