Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-09-2011, n. 19729 Territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione dell’aprile 1996 N.A., R.F. P., P.A. e P.A., sostituti presso la procura di Torre Annunziata, convenivano dinanzi al Tribunale di Torre A.J.P. e F. G., il direttore responsabile ed il rappresentante dell’editoriale il Golfo, D.M.D., e la s.a.s.

Editoriale Ischia deducendo: 1) emerse collusioni camorristiche nel corso di un’indagine sugli amministratori del Comune di Santa Maria la Carità per un appalto per la rete fognaria del Comune gli atti erano stati trasmessi alla D.D.A. di Napoli; 2) nel settembre 1995 i giornali avevano resa pubblica la notizia che i sostituti della stessa procura, N. e F., secondo le informazioni assunte dall’ex Sindaco di S. Maria La Carità, interrogato dai dott. N. e R., avevano iniziato un’ indagine sulle cd. coop. rosse e poichè questo costituiva un doppione dell’altra indagine il procuratore Capo della Repubblica le aveva affidate ai sostituti N. e R.; 3) da tale data si era scatenata una tempesta scandalistica culminata negli articoli pubblicati sul quotidiano il Golfo nel settembre 1995 a firma P.J. e F. G., titolati "pool nella bufera: terremoto su tangentopoli" e "ombre sul palazzo di giustizia: il dito nella piaga", di contenuto chiaramente lesivo dell’onore e della reputazione degli attori, insinuante una gestione politica degli affari volta ad insabbiare le inchieste sulle cooperative rosse mediante sottrazione delle indagini ai sostituti N. e F., collegando l’avviso di garanzia per violazione di sigilli emesso dal P.M. P. nei confronti del Maresciallo V., collaboratore dei P.M. F. e N., alla cd. tangentopoli sorrentina. Pertanto chiedevano, previo accertamento della natura diffamatoria degli articoli, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni che quantificavano in L. trecento milioni.

La domanda era accolta.

Appellavano D.M.D. e la s.a.s. Editoriale / Ischia tra l’altro per avere il Tribunale erroneamente disatteso l’eccezione D.L. n. 250 del 1996, ex art. 3 di incompetenza territoriale, disposizione estesa ai processi civili con disposto non novativo ai sensi della L. n. 420 del 1998, art. 30 bis.

Con sentenza del 27 gennaio 2005 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello nei confronti di A. P. perchè notificato presso il difensore originario, sostituito nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente inesistenza della notifica, non sanabile nè rinnovabile, nè sussistendo il litisconsorzio necessario con le altre parti; 2) dichiarava poi improcedibile l’appello nei confronti di queste poichè gli appellanti non avevano osservato l’onere di costituirsi entro 10 giorni dalla prima notifica inserendo l’originale dell’atto nel fascicolo senza poter applicare il rimedio della riassunzione a norma dell’art. 307 c.p.c..

Ricorrono per cassazione D.M.D. e l’Editoriale Ischia.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Pregiudizialità logico – giuridica va riconosciuta alla censura di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 1, comma 2 e art. 382 c.p.c., comma 2, per omessa decisione sull’impugnazione della competenza territoriale ritenuta dal giudice di primo grado e tempestivamente rilevata in comparsa di risposta dinanzi al Tribunale.

Gli attori al momento della proposizione della domanda erano sostituti procuratori del Tribunale di Torre Annunziata,. Pertanto erroneamente il giudice di primo grado – ha ritenuto inapplicabile l’art. 30 bis cod. proc. civ., introdotto dalla L. n. 420 del 1998, al processo in corso per il principio di cui all’art. 5 cod. proc. civ. poichè invece a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale sull’art. 11 cod. proc. pen. la competenza territoriale è inderogabile per quei procedimenti in cui i magistrati rivestono la posizione di persone offese o danneggiate da un reato, come nel caso di specie, avendo gli attori agito in sede civile per diffamazione a mezzo stampa. Una diversa interpretazione sarebbe incostituzionale perchè in contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. per irragionevole disparità tra il caso in cui in cui il danneggiato – offeso da reato si costituisce parte civile nel processo penale e quello in cui agisce in sede civile rimettendo la scelta del giudice competente alla discrezionalità del giudice offeso.

Il motivo è fondato.

La dichiarazione di incostituzionalità di una norma regolatrice della competenza per territorio, come nel caso di determinazione del foro per le cause civili in cui sono parti i magistrati – Corte Costituzionale n. 147 del 2004 – comporta l’inapplicabilità dell’art. art. 5 cod. proc. civ. – il quale dispone che si abbia riguardo solo allo stato di fatto e diritto esistente al momento della proposizione della domanda – e poichè la pronuncia di incostituzionalità opera "ex tunc" viene meno la potestas iudicandi anche del giudice di appello (Cass. 3533/2008, 27666/2009), se la controversia in cui è parte un magistrato abbia origine da un fatto illecito costituente reato (Cass. 19054/2006, 19996/2007) ed il magistrato prestava servizio, al momento dell’insorgere dell’obbligazione, nel distretto di Corte d’appello nel quale si colloca il "locus commissi delicti", non assumendo rilievo il fatto che il medesimo sia stato "medio tempore" trasferito ad altra sede (Cass. 14761/2009, 4185/2010).

Pertanto va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ. e della tabella annessa L. n. 420 del 1998, art. 7, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma. A norma dell’art. 385 c.p.c., comma 2, si compensano le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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