T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-05-2011, n. 4583 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 27 giugno 1996 e depositato il successivo 25 luglio 1996, il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 23596, con il quale la Direzione Provinciale del Tesoro di Treviso ha accertato, a suo carico, un credito erariale di L. 8.637.870 "relativo alla rideterminazione economica che attribuisce una retribuzione individuale di anzianità minore rispetto a quella in godimento", chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente – dipendente del Ministero dei Trasporti, proveniente dal Ministero della Difesa, dimissionario dall’impiego dall’1 luglio 1995 – espone quanto segue:

– con decreto n. 1404 dell’1 dicembre 1988 il Ministero dei Trasporti aveva rideterminato il trattamento economico spettante al medesimo, stabilendo una retribuzione individuale di anzianità pari a complessive L. 5.429.050 nonché precisando che gli emolumenti già corrisposti in eccedenza sino alla data di esecuzione del decreto stesso "non sono soggetti a ripetizione";

– con decreto del 4 luglio 1995, impugnato con ricorso giurisdizionale al TAR Lazio del 3 novembre 1995, la stessa Amministrazione ha determinato la R.I.A. in L. 5.034.600, stabilendo – nel contempo – che "le somme eventualmente corrisposte in misura superiore a quelle previste dal presente decreto dal 1.4.1981 al 31.12.1986 non sono soggette a ripetizione";

– in applicazione del decreto relativo "alla rideterminazione economica che attribuisce Retribuzione Individuale di Anzianità minore rispetto a quella in godimento" – formalmente individuato nel " Decreto Ministeriale del 18.09.1995" – la Direzione Provinciale del Tesoro di Treviso ha adottato il provvedimento in epigrafe, disponendo la ripetizione della somma di L. 8.637.870.

Avverso tale provvedimento il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) VIOLAZIONE D.M. TRASPORTI 4/7/1995; ARTT. 3, 7 E SEGG. L. N. 241/90; ARTT. 36 E 97 COST. E PRINCIPI GENERALI; ECCESSO DI POTERE. Al ricorrente non è stato comunicato l’avvio del procedimento, sicché non gli è stato consentito di intervenire nello stesso. L’Amministrazione ha omesso di considerare che le somme corrisposte erano state percepite molto tempo prima ed in perfetta buona fede e, dunque, non potevano essere ripetute. Il provvedimento è, tra l’altro, immotivato, in quanto non è dato conto del periodo a cui si è riferita la ripetizione, dell’avvenuta valutazione dei principi sopra indicati né, infine, della prevalenza delle ragioni di interesse pubblico sugli interessi del privato.

2) VIOLAZIONE ART. 57 L. N. 599/54; ARTT. 36 E 97 COST. E PRINCIPI GENERALI; ECCESSO DI POTERE. Il provvedimento impugnato è illegittimo per illegittimità derivata dal D.M. 19.9.1995, essendo evidente che la R.I.A. non poteva essere rideterminata.

3) VIOLAZIONE ART. 13 D.P.R. N. 494/87; ART. 9 D.P.R. N. 44/90; DECRETO M. TRASPORTI N. 1404/88; ARTT. 36 E 97 COST. E PRINCIPI GENERALI; ECCESSO DI POTERE. Il decreto con il quale è stata rideterminata la R.I.A. – indicandola in L. 5.034.600 – è illegittimo per contraddittorietà con il precedente decreto n. 1404/88 e per violazione dell’art. 13 di cui sopra. E’ stato, altresì, violato il divieto di reformatio in peius del trattamento economico in godimento.

Con atto depositato in data 1 agosto 1996 si sono costituiti il Ministero del Tesoro ed il Ministero dei Trasporti.

Con ordinanza n. 2781 del 25 settembre 1996 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione "limitatamente al disposto recupero".

Con ordinanza n. 1550 del 4 novembre 2010 il Tribunale ha chiesto alle Amministrazioni resistenti di produrre documenti.

A ciò il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno prontamente provveduto rispettivamente il 13 ed il 31 dicembre 2010, precisando – nel contempo – che il credito erariale di L. 8.637.870, accertato a carico del De Luca, è "emerso dall’applicazione DPC n. 994 del 4/7/1995… (erroneamente indicato… con D.M. 18/9/1995…) che rideterminava lo stipendio del sig. De Luca livello 5° art. 4 – comma 8 – legge 312/80".

All’udienza pubblica del 7 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento, comunicato in data 15 maggio 1996, con il quale la Direzione Provinciale del Tesoro di Treviso ha accertato, a suo carico, un credito erariale di L. 8.637.870 "per applicazione Decreto Ministeriale del 18.09.1995 relativo alla rideterminazione economica che attribuisce Retribuzione Individuale di Anzianità minore rispetto a quella in godimento" e, dunque, lo ha invitato al rimborso della "somma anzidetta". Ai fini dell’annullamento denuncia violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Le censure sollevate non sono condivisibili per le ragioni di seguito esposte.

2. La disamina delle doglianze relative all’illegittimità del provvedimento impugnato per illegittimità derivata dal D.M. 18.9.1995, ovvero dal provvedimento "relativo alla rideterminazione economica che attribuisce Retribuzione Individuale di Anzianità minore rispetto a quella in godimento", più propriamente da individuare – tenuto conto della precisazione riportata nella nota della Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze Treviso del 23 dicembre 2010 – nel DPC n. 994 del 4 luglio 1995, sono prive di giuridico pregio in quanto:

– il predetto DPC n. 994 del 4 luglio 1995 era già oggetto di impugnativa con il ricorso n. 15124/1995 – dichiarato poi perento – e, dunque, non è nuovamente sindacabile in virtù della proposizione di un nuovo e diverso ricorso anche in applicazione del principio del ne bis in idem;

– le censure de qua – ove autonomamente considerate – vanno riconosciute chiaramente "tardive". In ragione delle informazioni desumibili dal citato ricorso n. 15124/1995, è possibile, infatti, affermare che il ricorrente era a conoscenza del menzionato DPC già in data 18 settembre 1995 e, pertanto, le doglianze sollevate nel presente ricorso, riguardanti il provvedimento in questione, risultano chiaramente proposte oltre il termine di legge di 60 giorni di cui all’art. 21 della legge n. 1034/1971.

In conclusione, il Collegio ritiene che le doglianze in esame non siano meritevoli di considerazione e che, dunque, la legittimità del provvedimento impugnato non possa essere posta in discussione sulla base dell’illegittimità del DPC n. 994 del 4 luglio 1995.

Ciò equivale ad affermare che – in questa sede – non possono formare oggetto di sindacato la riduzione della retribuzione individuale di anzianità, originata dalla disposta "rideterminazione", né la previsione che limita il divieto di ripetizione alle "somme eventualmente corrisposte in misura superiore a quelle previste dal presente decreto dal 1°.4.1981 al 31.12.1986" (pag. 4 del DCP n. 994 del 4 luglio 1995).

3. In ragione di quanto rilevato, permangono da valutare le censure afferenti l’art. 7 della legge n. 241/90 nonché "la violazione dei principi generali vigenti in tema di ripetizione di emolumenti non dovuti".

Anche tali censure non sono meritevoli di positivo riscontro.

In relazione alla prima censura si osserva, infatti, che:

– in giurisprudenza, è stato più volte affermato che le richieste di somme indebitamente percepite – per il carattere vincolato ma anche meramente consequenziale al procedimento sotteso che le connota – non soggiacciono al disposto di cui all’art. 7 della l. n. 241/90 (cfr. TAR Lazio, Roma, 6 aprile 2006, n. 2477);

– stante l’introduzione dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/90, in tutti i casi in cui non emergono elementi per ritenere che il contenuto dispositivo del provvedimento "avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" – nel cui ambito il caso in esame è sicuramente riconducibile – i vizi di procedura, qual è la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, sono inidonei a determinare l’annullamento del provvedimento stesso.

Per quanto attiene alla seconda violazione denunciata va, invece, rilevato che:

– l’atto di recupero da parte dell’Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente di somme erogate in eccedenza rispetto al dovuto costituisce ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;

– tale atto integra un comportamento doveroso e vincolato, ovvero costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale non rinunciabile, in quanto conseguente al perseguimento di finalità di pubblico interesse cui sono istituzionalmente destinate le somme oggetto di ripetizione;

– la buona fede del pubblico dipendente nel percepire le somme a lui non dovute non può, pertanto, costituire un ostacolo per l’Amministrazione al recupero dell’indebito;

– l’affidamento ingenerato nel percepiens comporta sì un limite per l’Amministrazione, ma lo stesso attiene esclusivamente alle modalità di recupero, le quali non devono essere eccessivamente onerose per il debitore. Nel caso di specie tale limite risulta rispettato, tenuto conto che, nell’atto impugnato, è contemplata anche la possibilità di inviare – per l’ipotesi che "il pensionato non sia in grado di rifondere la somma in unica soluzione" – una "concreta proposta in merito" (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 232; C.d.S., Sez. VI, 9 dicembre 2010, n. 8639; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 15 dice,bre 2010, n. 27382).

4. In conclusione, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità della vicenda, si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10723/1996, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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