Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-09-2011, n. 19726 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I. e D.G. convennero in giudizio dinanzi al tribunale di V.V. e C.B., esponendo di aver acquistato, nel luglio del 1975, alcuni terreni aventi accesso alla pubblica via previo attraversamento (per la via consorziale detta della Gera) di un tratto di terreno di proprietà del dante causa dei convenuti, C.C., il quale, l’anno successivo, aveva inopinatamente eliminato ogni traccia della via consorziale sbarrandone l’accesso e bloccando i lavori edili intrapresi da essi attori per la costruzione di una casa di abitazione: onde, all’esito di un primo processo, la condanna di quest’ultimo al ripristino della via d’accesso e al risarcimento dei danni con sentenza passata in giudicato il 3.2.1999.

Gli attori chiesero, pertanto, il risarcimento degli ulteriori danni maturati in corso di giudizio, quantificati in circa L. un miliardo.

Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo estinta per prescrizione quinquennale la pretesa risarcitoria.

La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto da D.I., lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo di diritto.

Resistono con controricorso B. e C.V..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il motivo – che lamenta la illegittima pretermissione, da parte della corte territoriale, della circostanza secondo cui, in seno al controricorso per cassazione notificato alle controparti nel corso del precedente giudizio risarcitorio, gli odierni attori (illo tempore contro ricorrenti) avessero manifestato l’intenzione di promuovere un ulteriore giudizio risarcitorio – è inammissibile. Esso rappresenta, difatti, a questa corte regolatrice una circostanza del tutto nuova rispetto alle difese svolte in sede di merito, ove si lamentava la presunta impossibilità di esercitare il proprio diritto al risarcimento dei danni a causa della mancanza di prova dell’illecito, accertato definitivamente solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza di legittimità di cui è cenno in narrativa (doglianza correttamente respinta dalla corte territoriale al folio 8 della sentenza impugnata). La questione dell’esistenza, in seno al controricorso per cassazione, di un preteso (quanto nella specie inesistente) atto interruttivo della prescrizione non è mai stata oggetto di dibattito in sede di merito, nè il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, indica in quale fase del giudizio la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa nella sentenza oggi impugnata.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 6200, di cui Euro 200 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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