Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-09-2011, n. 19725

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 ottobre 2008 la Corte di appello di Cagliari ha accolto l’appello della s.r.l. Casa Service nei confronti di A. P. premettendo: 1) il diritto alla provvigione – Euro 12.178,05 – della s.r.l. Casa Service per la mediazione svolta era provato dal preliminare di vendita di un complesso immobiliare della s.p.a.

Findata Leasing alla società Turist 90 di cui era amministratore il P., a cui il bene era stato mostrato dalla società Casa Service, che lo aveva messo in contatto con l’avvocato Miglior, mandatario della Findata, che si era rivolta per la vendita a Casa Service; 2) la nozione di affare, ai sensi degli artt. 1754 e 1755 c.c. ha un contenuto più ampio del contratto e comprende qualsiasi operazione economica che si risolva in un’ utilità patrimoniale attraverso strumenti giuridici ed il preliminare è atto conclusivo dell’affare poichè costitutivo di un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale; 3) la circostanza che il contratto è stato concluso con la Turist 90 e non con il P. è irrilevante poichè questi è il suo amministratore e perciò vi è continuità tra il soggetto che ha partecipato alle trattative e quello che ne ha preso il posto in sede negoziale e l’affare è identico a quello da costui trattato sì che è obbligato, quale parte originaria, a pagare la provvigione; 4) non vi è cointeressenza nell’affare da parte di Casa Service poichè la proposta di questa all’avv. Miglior di un sovrapprezzo di L. 100 milioni, da riconoscerle e pagare al momento dell’acquisto, non era stata accettata dalla venditrice e perciò nessun accordo si è perfezionato; 5) la domanda della Sirt s.p.a. contro il Fallimento Sorges e la Findata Leasing per fa dichiarare la nullità del trasferimento del complesso immobiliare è stata respinta dal Tribunale e comunque è successiva alla stipula di esso, nè il P. ha neppure dedotto che le vicende sulla contestata proprietà sono state rese note alla mediatrice o che poteva conoscerle con l’ordinaria diligenza. Ricorre P.A. cui resiste s.r.l. Casa Service. Il P. ha depositato memoria fuori termine(art. 378 cod. proc. civ.).
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo denuncia: "Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione di norme di diritto: violazione dell’art. 1754 c.c." e conclude con il seguente quesito di diritte: "Dica la Corte se possa trovare applicazione l’art. 1754 c.c. e debba essere riconosciuto il diritto alla provvigione a colui che, portatore di un evidente interesse alla conclusione dell’affare, si limiti ad indirizzare una parte verso un soggetto con il quale condivide l’interesse alla conclusione dell’affare e non svolga ulteriore attività".

Il motivo, privo di critica logico – giuridica alle ragioni – punto 4) della decisione, riassunto in narrativa di rigetto della tesi del P. di conclusione di un patto di cointeressenza tra la venditrice Findata Leasing e la società Casa Service per non avere egli provato l’accettazione della proposta di quest’ ultima di aumentare il prezzo di vendita di cento milioni onde corrisponderlo alla proponente come percentuale di utile della vendita per l’attività prestata in associazione ( art. 2554 cod. civ.), si risolve nella tautologica riproposizione della prospettazione di questo diverso negozio ed è perciò inammissibile.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione di norme di diritto: violazione degli artt. 1754 e 1759 c.c., comma 1" e conclude: "Dica la Corte se possa trovare applicazione l’art. 1754 c.c. e debba esser riconosciuto il diritto alla provvigione a colui che agisca non in modo autonomo e imparziale ed in contrasto con quanto prescritto dall’art. 1759 c.c., comma 1".

Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni avuto riguardo alla esaustiva motivazione, immune da vizi giuridici, di rigetto della omologa doglianza contenuta nella sentenza impugnata (punto 5 della narrativa).

3.- Con il terzo motivo deduce: "Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione di norme di diritto: violazione dell’art. 1755 c.c." e conclude: "Dica la Corte se possa trovare applicazione l’art. 1755 c.c. anche nel caso in cui l’attività di colui che asserisce di aver agito come mediatore si sia limitata ad indirizzare una parte verso l’altra, senza neppure palesare al soggetto "potenziale acquirente" la qualità e qualifica ricoperta". Il motivo, volto ad ottenere una diversa e nuova valutazione del materiale istruttorio, esaurientemente esaminato, è inammissibile.

4. – Con il quarto motivo deduce:"Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia" e conclude lamentando che il solo fatto del preliminare non può far ritenere raggiunta la prova sia in ordine all’attività svolta dal presunto mediatore sia in ordine alla conoscenza che le parti (ed in particolare il ricorrente) avevano della qualità del soggetto in questione.

Il motivo, privo della indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione sull’intervenuta mediazione, si risolve in un’inammissibile richiesta di nuova valutazione delle prove.

5.- Concludendo il ricorso va respinto. Le spese di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 1400 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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