Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 25-05-2011, n. 20992 Competenza per territorio Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Nel processo a carico di D.V.P.F.M., imputato – in concorso con gli imprenditori F.R. e B.R., con l’avvocato C.G. e con il deputato V.D., processati davanti al Tribunale ordinario di Roma – della corruzione aggravata dei pubblici ufficiali B. A. e D.S.F., il giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, procedente al giudizio col rito abbreviato, mediante ordinanza, pronunciata alla udienza del 13 gennaio 2009, ha promosso conflitto positivo, proprio di competenza nei confronti del Tribunale ordinario di Roma, a sua volta procedente col rito ordinario a carico dello stesso imputato per il medesimo fatto (con dibattimento in corso di svolgimento).

Dopo ha premesso che questa Corte, con sentenza 17 dicembre 2010, ha dichiarato insussistente il conflitto in precedenza denunziato, in relazione allo stesso processo, con ordinanza del 21 settembre 2010, nei confronti del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma – tanto sulla base del rilievo che il giudice romano, il quale aveva già deliberato il giudizio immediato, aveva ormai esaurito la cognizione della regiudicanda; mentre, peraltro, nessun conflitto era stato proposto nei confronti del giudice del dibattimento, nè risultava che questi avesse ancora deliberato in ordine alla propria competenza -il giudice promotore del conflitto ha dedotto: in atto il Tribunale ordinario di Roma procede alla istruzione dibattimentale; il conflitto è, pertanto, certamente attuale; giova, allora, richiamare le considerazioni formulate colla ordinanza del 21 settembre 2010.

E, al riguardo, il giudice fiorentino ha ribadito: l’instaurazione del rito abbreviato comporta l’effetto di rendere incontestabile la competenza territoriale; l’imputato è decaduto dal diritto di eccepire l’incompetenza per territorio del giudice al quale ha chiesto di procedere col rito speciale; mentre è "impedito" a esso giudice procedente "rilevare la propria incompetenza a decidere quando la parte è già decaduta dalla facoltà di rilevare (rectius:

eccepire) il medesimo vizio"; d’altro canto, affatto erroneamente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma ha disposto il giudizio immediato, in quanto l’autorità giudiziaria romana era stata investita – in via meramente incidentale – "della sola decisione in ordine alla rinnovazione della misura cautelare ai sensi dell’art. 27 c.p.p.", in seguito alla sentenza di questa Corte suprema, la quale su ricorso degli indagati, avverso l’ordinanza del giudice del riesame di conferma del provvedimento coercitivo, aveva dichiarato la competenza del Tribunale ordinario di Roma.

2. – Per disposizione del Presidente (della Sezione) del Tribunale ordinario di Roma, procedente al dibattimento a carico del D.V. P. e degli altri imputati, la cancelleria di quell’Ufficio, con dispaccio del 18 gennaio 2011, ha trasmesso (in copia) atti di quel giudizio a questa Corte regolatrice.

In seguito alla ricezione degli atti inoltrati è stato iscritto nuovo procedimento che alla odierna udienza camerale è stato preliminarmente riunito al precedente, concernendo il medesimo conflitto.

3. – Il conflitto positivo di competenza, ammissibile in rito – entrambi giudici prendono contemporaneamente cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona – deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del Tribunale ordinario di Roma.

Giova ricordare che in precedenza, nella fase delle indagini preliminari, questa Corte, Sezione 5^ Penale, giusta sentenza 10 giugno 2010, n. 23.427 (su ricorso proposto avverso l’ordinanza del giudice del riesame del distretto di Firenze, 25 marzo 2010, di conferma di provvedimenti coercitivi, dal medesimo D.V. P. e dalle altre persone, all’epoca indagate pel concorso con costui nella corruzione), aveva dichiarato la competenza per territorio del Tribunale ordinario di Roma e aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso quel Tribunale.

Successivamente il Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Firenze aveva promosso Fazione penale e il Tribunale ordinario di Firenze, che procedeva al giudizio con rito immediato, a carico di B., D.S. e C., giusta sentenza 6 luglio 2010, uniformandosi all’arresto di legittimità intervenuto nella fase incidentale, aveva declinato a favore del Tribunale ordinario di Roma la competenza per territorio nei confronti dei ridetti giudicabili.

Sul tema controverso della competenza territoriale, a fronte della opzione tra:

1) la ipotesi di plurime e autonome condotte delittuose, in continuazione, la prima delle quali commessa in (OMISSIS) mediante la promessa (accettata) di una somma di denaro del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio (contestazione sub A della rubrica), e le successive perpetrate a Roma il 16 dicembre 2008 (contestazione sub B, ibidem), il 30 gennaio 2009 (contestazione sub C, ibidem) e in aprile e maggio dello stesso anno (contestazione sub D, ibidem), con la conseguente competenza per connessione, ai sensi dell’art. 16 c.p.p., comma 1, per i delitti cronologicamente posteriori del Tribunale ordinario di Firenze, quale giudice competente per il primo reato;

2) la alternativa qualificazione delle concorsuali condotte sotto il profilo di un unico reato di corruzione, scandito dalla iniziale promessa (di denaro) e, quindi, perfezionatosi colla ricezione di preziosi (un orologio di marca) e col conseguimento di utilità, consistite nel conferimento di un pubblico ufficio (la nomina di D. S. a provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, l’Umbria e le Marche) e di un incarico professionale di consulenza (all’avvocato Cerrutti);

questa Corte, col succitato arresto, ha stabilito che le condotte enunciate nel complesso e articolato capo di imputazione configurano una corruzione "non a forma contratta, ma a forma ordinaria, pure in relazione all’accordo del 18 febbraio, con la conseguente competenza territoriale dell’autorità giudiziaria dove risultano concretizzati i corrispettivi" (v. sentenza, p. 9).

Sicchè, nella pacifica carenza di nuovi fatti che "comportino una diversa situazione giuridica" incidente sulla competenza, la decisione adottata da questa Corte (ancorchè nell’ambito dell’incidente cautelare) è "vincolante" à termini dell’art. 25 c.p.p..

In tal senso deve ribadirsi il principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il quale "la decisione della Corte di cassazione in materia di competenza per territorio (adottata "nella fase delle indagini preliminari") resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio" (Sez. 1, 21 ottobre 1994, n. 4669, Sorghini, massima n. 199772).

Il Collegio non condivide il contrario arresto (Sez. 4, 11 luglio 2003, Maule, n. 35207, massima n. 225962), secondo il quale la decisione sulla competenza intervenuta in relazione a procedimento incidentale in fase di indagini preliminari avrebbe efficacia limitata, circoscritta all’ambito esclusivo dell’indicente, e non produrrebbe "l’effetto (..) di cui all’art. 25 c.p.p.".

Invero l’argomento addotto – che si tratta di decisione "allo stato degli atti" – non contraddice la sussunzione nel regime dell’articolo 25 c.p.p., che, per l’appunto, fa espressamente salvo il caso della sopravvenienza di fatti nuovi.

Inoltre, non appare ragionevole supporre che la competenza (una volta determinata in sede di legittimità) possa diversamente configurarsi in relazione al medesimo procedimento (v. Cass., Sez. 1, 25 gennaio 2011, n. 7511, Mazzeo, non massimata).

E invero – come è stato acutamente osservato in dottrina – la tesi secondo la quale "la pronuncia vincolante (sulla competenza) sarebbe (soltanto) quella emessa in sede di cognizione" è priva di "razionalità", in quanto lo scrutinio e la decisione della questione di competenza operato dalla Corte di legittimità nel procedimento incidentale cautelare hanno "la stessa struttura e la stessa ampiezza e profondità di valutazione".

La conclusione è accreditata dalla interpretazione costituzionalmente orientata della norma in parola, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, il quale – al di là della programmatica prospettiva della introduzione de legeferenda di istituti acceleratori – costituisce canone di indirizzo ermeneutico, nonchè, soprattutto, alla luce del principio ulteriore, che del primo rappresenta la indefettibile esplicazione, della "efficienza processuale" (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati).

Gli è che, una volta stabilita dal giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, la competenza del giudice di merito, l’efficienza processuale postula, per l’appunto, che, in difetto di nova, la decisione sia affatto vincolante e non consenta di reiterare la questione ad libitum, "quando" e "quante volte" si voglia, tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo.

Orbene, nella specie, a fronte del rilievo della preclusione dell’art. 25 c.p.p., nessun nuovo elemento, che induca a riesaminare la determinazione della competenza, siccome stabilita colla sentenza del 10 giugno 2010, è stato addotto.

E appena il caso di aggiungere che privo di giuridico pregio è il riferimento del giudice fiorentino a) alla decadenza in cui la parte privata è incorsa (per effetto della opzione del rito abbreviato) dal diritto di eccepire la incompetenza per territorio, b) alla preclusione per il giudice procedente di rilevare la suddetta incompetenza, una volta disposto il rito alternativo.

In linea di principio, la decadenza e la preclusione endoprocessuali prospettate non possono evidentemente dispiegare alcun effetto in relazione al giudizio pendente davanti al (diverso) giudice (procedente al dibattimento), in conflitto, e nei confronti di quell’Ufficio, nè – soprattutto – in relazione al giudizio di legittimità dinnanzi a questa Corte regolatrice.

Ma, nella specie, soccorre, ancora, il preliminare rilievo della patente illegittimità della decisione del giudice fiorentino incompetente di procedere al giudizio abbreviato, pur dopo l’arresto di questa Corte in punto di competenza, giusta sentenza 10 giugno 2010.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Roma cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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