Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Vincenzo Antonio Borea – Presidente
Claudio Rovis – Consigliere, relatore
Riccardo Savoia – Consigliere
SENTENZA
sul ricorso n. 623/2009, proposto da Cappelletti Andrea, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Bruni, Giancarlo Stracuzzi e Francesco Zanardi, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato Michele Fabbrani, in Venezia San Marco, n. 2568,
contro
il Ministero dello sviluppo economico in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,
e nei confronti
della Camera di commercio, industria ed artigianato di Verona in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dell’efficacia della decisione del Ministero dello Sviluppo Economico dd. 28.11.2008, e del provvedimento n. 253 dd. 29.10.2007 dalla Giunta della C.C.I.A. di Verona prot. 23416/23.3.1.
Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale dell’11 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che l’impugnata decisione giustiziale afferma l’incompatibilità dell’iscrizione del ricorrente nell’Albo dei mediatori non già in relazione all’attività di amministratore di condomìni (tale attività, infatti, non può essere considerata come esercizio di attività professionale, tenuto conto che non esiste formalmente una professione di amministratore di condominio né un albo che ne sancisca il regime giuridico: cfr. Cass civ., III, 24.7.2001 n. 10086), ma quale presidente di una cooperativa edilizia e vicepresidente di un’altra;
che l’art. 5, III comma della legge n. 39/89 prevede, infatti, che “l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile….b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali…”;
che il ricorrente riveste in una società che esercita attività di costruzioni edilizie il ruolo di rappresentante legale, un ruolo, cioè, certamente operativo, in quanto è a tale figura che compete l’amministrazione e, quindi, la gestione della società stessa: di una società, peraltro, il cui scopo è quello di reperire appartamenti da assegnare ai propri soci intervenendo sul mercato attraverso lo svolgimento di varie attività commerciali (acquisizione e/o cessione di beni mobili e immobili, appalti di servizi e di lavori, etc.), in maniera identica alle altre realtà imprenditoriali, cercando di ottimizzare i costi (con la sola differenza, rispetto alle società commerciali, che l’utile dell’attività imprenditoriale della società cooperativa va direttamente ed immediatamente riferito ai soci, non alla società);
che, dunque, il ricorrente esercita attività imprenditoriale;
che, ciò stante, il ricorso è infondato e va respinto, le spese potendo essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 623/09
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it