Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 25-05-2011, n. 20844

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 6.4.2010 confermava la sentenza del Tribunale di Catania, sez. dist. di Belpasso, con la quale A.G. era stata condannata, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, alla pena (sospesa) di mesi 2 di arresto ed Euro 28.000,00 di ammenda per i reati ascritti, per aver realizzato, in zona sottoposta a vincolo ambientale, un’elevazione fuori terra di mq. 42, senza il prescritto permesso di costruire e senza richiedere le altre autorizzazioni occorrenti.

Riteneva la Corte, disattendendo i motivi di appello, che la dedotta estraneità dell’imputata alle condotte contestate risultasse smentita dalla documentazione in atti. La pena comminata in primo grado era poi adeguata all’entità dei fatti.

2) Ricorre per cassazione A.G., a mezzo del difensore, denunciando la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha ritenuto di affermare la sussistenza di un apporto causale determinante nella realizzazione dei lavori in contestazione della A. (benchè mera proprietaria ed ultranovantenne) sulla base di considerazioni manifestamente illogiche.

Con il secondo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., avendo la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla richiesta contenuta nei motivi di appello circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.

3) Il secondo motivo di ricorso è fondato.

In effetti con l’atto di appello (terzo motivo) si faceva espressa richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione. La Corte territoriale ha completamente omesso di prendere in considerazione tale motivo di appello; in premessa, nel riportare i motivi di impugnazione, fa solo riferimento ed una richiesta subordinata di concessione della sospensione della pena (richiesta neppure avanzata, dal momento che tale beneficio era stato già concesso in primo grado).

La sentenza impugnata andrebbe, pertanto, annullata, sul punto, con rinvio. Senonchè è maturata la prescrizione, per cui, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 1, va emessa immediata declaratoria di estinzione dei reati.

Essendo la permanenza cessata con il sequestro avvenuto in data 7.5.2005, il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 (secondo la disciplina previgente più favorevole), cui bisogna aggiungere il periodo di sospensione dal 15 al 22.5.2009, è maturato già dal 14.11.2009.

Non ricorrono poi le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p.. In ordine alla riferibilità dell’attività edilizia all’imputata, si è infatti già, correttamente ed adeguatamente, soffermata la Corte territoriale. Questa, invero, dopo aver premesso che il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno sul quale sia stato realizzato l’abuso edilizio non è di per sè solo sufficiente per affermare la penale responsabilità, ha evidenziato gli elementi da cui emergeva che la prevenuta aveva concorso nella realizzazione degli illeciti. E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui si è uniformata la Corte di merito, che in materia edilizia può essere attribuita al proprietario non formalmente committente dell’opera la responsabilità per la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20 (sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44) sulla base di valutazioni fattuali, quali l’accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell’opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (cfr. ex multis cass. pen. sez. 3 n. 9536 del 20.1.2004; Cass. sez. 3, 14.2.2005 – Di Marino).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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