T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4631 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso in esame si impugna il provvedimento di interpello straordinario di trasferimento, riferito alle sedi di Potenza e di Reggio Emilia;

che ivi si evidenzia che, con riguardo all’interpello ordinario, le ricorrenti si sono posizionate 1^, 3^ e 4^ relativamente alla casa circondariale di Potenza e che l’interpello straordinario sarebbe stato indetto, nonostante fosse ancora efficace la graduatoria concernente il primo;

Considerato:

che l’interpello ordinario prevedeva due ordini di opzioni: la possibilità di indicare fino ad un massimo di 3 sedi tra quelle riportate nell’allegato "A" e di chiedere una sola sede tra quelle non ricomprese, ma pur sempre coinvolte nel piano di mobilità;

che in ogni caso non si sarebbero potute indicare sedi non rientranti in alcuna delle due ipotesi sopra riportate;

che, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata dall’Amministrazione resistente in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 1990/2011, la sede di Potenza, pacificamente non inclusa nel predetto allegato "A", non era neppure coinvolta nel piano di mobilità, dato che non risulta contestato in questa sede dalla parte ricorrente;

Ritenuto:

che, pertanto, correttamente sia stato indetto un interpello straordinario per tale sede, atteso che, diversamente agendo, si sarebbe violata la par condicio con altri soggetti che, per quanto sopra rilevato, non avevano presentato la propria opzione per la casa circondariale di Potenza;

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba rigettarsi;

che, in relazione alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico delle ricorrenti, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna le ricorrenti alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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