T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4630 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 1948 del 1.12.2010 prot. 67611 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera abusiva ivi indicata e consistente nell’ampliamento, in assenza di titolo edilizio abilitativo, dell’edicola preesistente da mt. 5,30 x 2,00 a mt. 5,50 x 3,00;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 8 e 10 l. r. n. 4/05 e degli artt. 4, 32, 38 e 41 Cost. ed eccesso di potere ed illogicità perché il gravato diniego ostacolerebbe i diritti al lavoro, alla salute e d’impresa di cui sarebbe titolare il G.;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in quanto il provvedimento impugnato, sanzionando l’ampliamento abusivo di un manufatto realizzato in assenza di titolo edilizio abilitativo, risulta conforme alla normativa vigente ed, in particolare, al D.P.R. n. 380/01;

Considerato che la tutela dei valori urbanistici e del corretto assetto edilizio del territorio, cui si ispira la normativa in esame, costituisce espressione di interessi aventi rilevanza costituzionale al pari di quelli invocati dal ricorrente e, come tale, giustifica l’adozione del provvedimento impugnato;

Ritenuta, poi, l’infondatezza della seconda censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto gravato;

Considerato, infatti, che il provvedimento di demolizione, costituendo esplicazione di un potere vincolato, risulta correttamente motivato (come è avvenuto nella fattispecie) con il mero richiamo alle opere realizzate e all’accertata abusività delle stesse senza la necessità dell’indicazione di alcun interesse pubblico ulteriore per l’irrogazione della misura repressiva da ritenersi in re ipsa (in questo senso Cons. Stato sez. V n. 2497/11; Cons. Stato sez. V n. 79/11);

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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