Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 25-05-2011, n. 20840 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 29.10.2009 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17.12.2007 dal Tribunale di Noia, con la quale M.G., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71, 72 e 75 (capo b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (capo c), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo d), unificati sotto il vincolo della continuazione, qualificata la condotta di cui al capo d) ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 e dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale in ordine al reato di cui al capo e) perchè estinto per prescrizione, rideterminava la pena in mesi 9 di arresto ed Euro 28.000,00 di ammenda.

2) Ricorre per cassazione M.G., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 157 c.p.. La Corte territoriale ha dichiarato l’estinzione del reato cui al capo c) per intervenuta prescrizione. Essendo stato derubricato il reato di cui al capo d), anche per tale reato la prescrizione massima di anni 4 e mesi 6 era decorsa alla data del 19.11.2009.

Con il secondo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 597 c.p.p., comma 3 nonchè la manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale operato, in assenza di impugnazione del P.M., una reformatio in peius della sentenza di primo grado. Il primo giudice, concesse le circostanze attenuanti generiche, aveva irrogato la pena di anni 1 di reclusione (mesi 8 di reclusione per il delitto aumentata per la continuazione con le contravvenzioni di cui ai capi a, b, e c) a mesi dodici di reclusione). La Corte territoriale, pur derubricando il reato di cui al capo d), ha irrogato la pena di mesi 9 di arresto ed Euro 28 mila di ammenda (corrispondenti a giorni 736 di arresto) e quindi certamente più gravosa.

3) Il secondo motivo è fondato.

La pena pecuniaria inflitta, tenuto conto del ragguaglio ex art. 135 c.p. nella formulazione vigente all’epoca dei commessi reati (Euro 38,00 per un giorno di detenzione) corrisponde a giorni 736 di arresto, che aggiunti alla pena detentiva di mesi nove di arresto, superano di gran lunga l’anno di reclusione irrogato con la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, in mancanza di appello del P.M., non poteva irrogare una sanzione più grave in violazione dell’art. 597 c.p.p., comma 3.

La sentenza impugnata andrebbe pertanto annullata, sul punto, con rinvio.

Senonchè nel frattempo è maturata la prescrizione.

Va ricordato, in proposito, che, "in presenza di una (già avvenuta) causa di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di cassazione un riesame del fatto finalizzato ad una eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione", in quanto deve prevalere l’esigenza della definizione di processo (cfr. cass. sez. 5, 22.6.2005, Borda; Cass. Sez. 4 n. 16466 del 6.3.2008).

La prescrizione massima di anni 4 e mesi 6, pur tenendo conto della sospensione di mesi 8 e giorni 22, di cui da atto la Corte territoriale, è maturata in data 19.11.2009 (essendo stato il reato commesso il (OMISSIS)).

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, essendo estinti per prescrizione anche i residui reati.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i residui reati di cui ai capi a), b) e d), come qualificato, estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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