Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-09-2011, n. 19718 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18 febbraio 2008 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 19 novembre 2003 con la quale è stata rigettata la domanda proposta da C. A. intesa ad ottenere la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento di quanto spettantele in esecuzione della sentenza n. 3179/97 del Pretore di Bari che aveva condannato l’I.N.P.S. a corrisponderle la differenza tra quanto percepito e quanto dovutole a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 1982 al 1986, rivalutata in base agli Indici 1STAT, oltre al danno da svalutazione monetaria ed interessi. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando che la sentenza di condanna dell’INPS era eseguibile potendosi calcolare secondo criteri matematici obiettivi il quantum, senza necessità di un ulteriore giudizio di quantificazione.

La C. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 cod. civ. e degli artt. 100, 112 e 113 cod. proc. civ. deducendosi che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si era chiesta la condanna dell’I.N.P.S. anche al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, e su tale capo della domanda la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi.

Con secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 113 e 324 cod. proc. civ., deducendosi che la sentenza del Pretore di Bari n. 3179/97 comunque non conterrebbe tutti gli elementi per la quantificazione del credito, in quanto il numero delle giornate per il quale l’I.N.P.S. ha riconosciuto l’indennità di disoccupazione agricola non sarebbe noto poichè lo stesso I.N.P.S. avrebbe operato la cancellazione parziale o totale delle giornate indennizzate, per cui si renderebbe necessario un giudizio per la quantificazione del credito con affidamento di un incarico peritale.

Il primo motivo non può trovare accoglimento per il mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. In tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d’appello abbia omesso di pronunciarsi su un determinato motivo di impugnazione, nel caso specifico l’omessa pronuncia riguardo agir interessi e la rivalutazione monetaria, è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che l’atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che era stata riproposta la domanda di condanna dell’I.N.P.S. al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria. In mancanza si deve affermare che la Corte non viene posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di rigetto dell’appello.

Anche il secondo motivo è infondato. La doglianza è relativa ad una circostanza di fatto, costituita dalla determinazione delle giornate di disoccupazione agricola, sulla quale il giudice di merito, a cui è riservato il relativo giudizio, ha evidentemente ritenuto la sussistenza di una sufficiente determinabilità ai fini della determinazione del credito azionato. D’altra parte il motivo stesso appare anche generico e non determinato, in quanto la ricorrente neppure indica le giornate di disoccupazione di cui viene dedotta la riduzione o cancellazione da parte dell’I.N.P.S..

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessive Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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