Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 25-05-2011, n. 20838 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 22.5.2009 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 21.1.2008 dal Tribunale di Livorno, sez. dist. di Portoferraio, con la quale P.W. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a), D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 181 (capo b), art. 734 c.p. (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo e) perchè il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in primo grado per i rimanenti reati in mesi 1, giorni 10 di arresto ed Euro 16.000,00 di ammenda.

La Corte territoriale disattendeva le doglianze difensive in ordine alla intervenuta prescrizione, ritenendo che la condotta si fosse protratta fino al gennaio (OMISSIS) quantomeno sotto il profilo delle rifiniture (risultando l’opera ancora al rustico e priva di infissi).

2) Ricorre per cassazione P.W., a mezzo del difensore, denunciando con il primo e secondo motivo la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine all’applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006.

Con l’atto di appello era stata espressamente contestata la mancata applicazione dell’indulto. Si evidenziava, infatti, che gli effetti della sospensione della pena e quelli dell’indulto sono diversi e comunque non sussiste alcuna incompatibilità, operando i due benefici in maniera ed in tempi diversi. Evidente nel caso di specie era l’interesse del P. all’applicazione del condono, essendo stata la sospensione della pena subordinata alla demolizione delle opere. La Corte di Appello non ha preso neppure in considerazione tale motivo di appello.

Con il terzo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione dei reati, anche a voler ritenere gli stessi commessi in data (OMISSIS).

3) Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.

3.1) Effettivamente con l’atto di appello (quarto motivo) era stata chiesta l’applicazione dell’indulto, evidenziandosi, da un lato, la compatibilità dello stesso con il beneficio della sospensione e, dall’altro, l’interesse concreto dell’appellante, essendo la concessa sospensione condizionata.

La Corte territoriale ha omesso completamente di motivare in ordine a tale specifica richiesta, sia pure per disattenderla. Non l’ha infatti proprio presa in considerazione, come risulta dalla parte della motivazione nella quale sono riportati i motivi di appello (non se ne fa, infatti, minimamente cenno).

Tra l’altro, al momento della presentazione dell’appello e della decisione della Corte territoriale, vi era contrasto nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alla contestuale applicabilità della sospensione della pena e dell’indulto.

Solo infatti, con la sentenza delle sezioni unite n. 36837 del 15.7.2010, è stato affermato il principio che "Con la sentenza di condanna non può essere contestualmente applicato l’indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest’ultimo beneficio prevale sul primo". 3.2) La forza propulsiva dell’atto di impugnazione consente di rilevare la prescrizione, maturata successivamente alla emissione della sentenza impugnata. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che i reati non si siano consumati con la mera realizzazione della struttura. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che "il reato di costruzione in difetto di permesso di costruire ha natura permanente e la permanenza cessa con l’ultimazione dell’opera ivi comprese le rifiniture; altra cosa è, invece, la nozione di ultimazione contenuta nella L. n. 47 del 1985, art. 31 (che anticipa tale momento a quello della ultimazione della struttura) che è applicabile solo in materia di condono edilizio (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 33013 del 3.6.2003).

La stessa Corte territoriale ha, però, irrevocabilmente accertato che la condotta si sia protratta "fino al gennaio (OMISSIS)". Sicchè il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 è maturato in data 18.7.2009, essendo l’accertamento avvenuto il (OMISSIS) e non essendosi verificate cause di sospensione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i residui reati estinti per prescrizione Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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