Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 25-05-2011, n. 20836 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trapani con sentenza del 30/1/2008 dichiarava M.S. responsabile dei reati di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.Lgs. n. 41 del 2004, art. 181; art. 734 c.p. per avere realizzato, in difetto di permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolo plastico-ambientale un muro in conci di tufo, avente una altezza di mt. 2 ed una larghezza di mt. 1.50. in adiacenza al fondo confinate, in proprietà ai coniugi M.G. e F.L.; condannava l’imputato alla pena di giorni 22 di arresto ed Euro 10.250.00 di ammenda, con sostituzione dell’arresto nella pena pecuniaria di Euro 836.00. nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale esecutiva di Euro 500.00 e ordine di demolizione e rimessione in pristino dei luoghi.

La Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 30/1/09. in riforma del decisum di prime cure, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del M. in ordine a tutti i reati contestali, perchè estinti per intervenuta prescrizione ed ha eliminato le disposte statuizioni civili.

Propone ricorso per cassazione la difesa delle parti civili M. G. e F.L., con i seguenti motivi:

– erronea applicazione della prescrizione, in quanto a fronte di emergenze istruttorie chiare ed univoche comprovanti che l’opera abusiva era stata realizzata in data prossima al 15/8/04 la Corte territoriale, riformando la decisione del Tribunale, ha ritenuto che il termine prescrizionale fosse ampiamente maturato, non fornendo, peraltro, a sostegno alcuna giustificazione;

-il decidente non ha tenuto conto del carattere permanente del reato, i cui effetti si sono protratti nel tempo impedendo, in ogni caso, il perfezionarsi del periodo prescrizionale;

Il M.S. ha inoltrato in atti memoria difensiva nella quale eccepisce: la inammissibilità del ricorso per difetto di efficace nomina difensiva, conferita dalle parti civili all’avv. Luigi Battaglini, in quanto le stesse parti civili non hanno curato di revocare il mandato conferito al precedente difensore: la violazione dell’art. 122 c.p.p., comma 1 in relazione al mandato conferito al difensore per la costituzione di parte civile davanti al Tribunale: la inammissibilità del ricorso perchè le parti civili hanno impugnato la sentenza di primo grado agli effetti della sola responsabilità penale del prevenuto; in memoria si rileva la corretta individuazione temporale, da parte del giudice di merito, della edificazione del manufatto, ritenuto illegittimamente edificato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Come, infatti, eccepito nella memoria difensiva dal M. S., le parti civili in violazione degli artt. 572 e 576 c.p.p. hanno proposto il ricorso a ogni effetto penale e non esclusivamente contro i capi della pronuncia relativi alla azione civile.

Orbene si osserva che la impugnazione della parte civile è ammessa ai soli effetti della responsabilità civile, derivando da ciò che la impugnazione da essa proposta avverso la sentenza di proscioglimento è inammissibile se non contiene un espresso e diretto riferimento agli effetti civili che intenda conseguire (Cass. 20/5/08 n. 25525: Cass. 23/5/07 n. 35224).

Ne consegue che le richieste di quelle parti in causa, che riguardano esclusivamente la affermazione di responsabilità dell’imputato prosciolto, in difetto di richiamo alla specificità dell’azione risarcitoria. rendono improponibile la impugnazione, in quanto si domanda al giudice adito di deliberare in merito ad un effetto penale che esula dai limiti delle facoltà riconosciute ex lege alla parte civile (sent. 25525/08 citata).

I ricorrenti, nel caso oggetto di esame censurano la sentenza resa dalla Corte di Appello in punto di mancata affermazione di responsabilità penale del M.S..

Alla luce delle superiori argomentazioni balza evidente la inammissibilità del gravame.

Tenuto conto, poi della sentenza del 13/6/2000 n. 186. della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il M. e la F. abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a norma dell’art. 616 c.p.p. devono, altresì, essere condannati, al pagamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000.00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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