Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 25-05-2011, n. 20835 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

per il ricorrente ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina con sentenza del 15/12/08 dichiarava I.R. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 e lo condannava alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 2.000.00 di ammenda, pena sospesa e condonata.

La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 18/2/2010 ha confermato il decisimi di prime cure.

Propone ricorso per cassazione l’ I. a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi; – erronea lettura delle emergenze istruttorie, dalle quali è nettamente evincibile la estraneità del prevenuto ai fatti contestati: – inosservanza e omessa applicazione del disposto di cui all’art. 530 c.p.p., comma 2.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La argomentazione motivazionale. posta a sostegno del giudizio di colpevolezza, adottata dalla Corte distrettuale, è del tutto logica ed esaustiva.

La difesa del prevenuto censura la valutazione delle emergenze istruttorie, che ha determinato nel decidente la convinzione della responsabilità del prevenuto in ordine al reato ad esso ascritto.

Quanto assunto sul punto si palesa del tutto privo di pregio per due ordini di motivi. In primis. dal vaglio a cui è stata sottoposta la doppia conforme, emerge che il giudice di merito richiama specifiche emergenze istruttorie (dichiarazione di F.F. del Corpo Forestale dello Stato di (OMISSIS)) dalle quali emerge, in maniera inequivoca che per raggiungere il terreno in questione, che era intercluso, era praticabile con mezzi meccanici un unico accesso attraverso il cancello che dava ingresso alla abitazione dell’imputato e poi permetteva di giungere sul fondo de quo:

ulteriori viottoli interpoderali non avrebbero potuto permettervi l’accesso e il deposito dei rifiuti ivi rinvenuti.

In secundis quanto contestato rivela il tentativo di procedere ad una rivisitazione della piattaforma probatoria, sulla quale al giudice di legittimità è precluso di procedere a rianalisi estimativa esulando, infatti, dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito. Non può. quindi, integrarsi il vizio di legittimità nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

E’ stato più volte affermato che nel momento del controllo di legittimità sulla motivazione la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (ex plurimis Cass. 1/10/02, Carta).

Di conseguenza, il compito riservato a questa Corte non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se detto giudice abbia esaminato lutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6/5/03 Curcillo).

Nel caso di specie è dato rilevare che il giudice di merito ha deciso in ottemperanza ai principi sopra richiamati.

Quanto osservato permette di ritenere, conseguentemente. inammissibile la ulteriore doglianza avanzata col secondo motivo di impugnazione, perchè, ad avviso del decidente, la responsabilità dell’imputato risulta provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Di poi si osserva che il reato per cui si procede si sarebbe prescritto il 13/6/2010 successivamente alla pronuncia della Corte territoriale, ma la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129 c.p.p. (Cass. S.U. 21/12/2000 De laica).

Tenuto conto, di poi della sentenza del 13/6/2000 n. 186. della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l’ I. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *