Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-09-2011, n. 19713 Appello ammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to l’incidentale.
Svolgimento del processo

1. – La sentenza attualmente impugnata dichiara l’inammissibilità dell’appello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Velere n. 7357/2004 del 4 giugno 2004 perchè proposto oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, di cui all’art. 325 cod. proc. civ..

La Corte d’appello di Napoli precisa che:

a) il termine per l’impugnazione decorre comunque dalla notificazione della sentenza validamente eseguita presso l’Ufficio periferico dell’Amministrazione (un cui funzionario ha rappresentato l’Amministrazione nel giudizio di primo grado) anche se in appello questa è rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato;

b) infatti le disposizioni in tema di notifiche alle Amministrazioni dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, sono applicabili soltanto quando l’Amministrazione sia rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato:

c) quando, invece, l’Amministrazione medesima, avvalendosi della facoltà prevista dal citato R.D. n. 1631, art. 2, si fa rappresentare in giudizio da un proprio funzionario, la notificazione e la comunicazione degli atti processuali deve essere eseguita direttamente e personalmente al funzionario stesso, unico e legittimo destinatario quale rappresentate processuale;

d) conseguentemente, la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso tale soggetto (il 9 luglio 2001, recte: 9 luglio 2004) è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello;

e) pertanto, l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro il giorno 8 agosto 2001 (recte: 8 agosto 2004), mentre è stato depositato il 5 ottobre 2004. 2.- Il ricorso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi: MIUR) domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste con controricorso D.L. A., che propone, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo e deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

1 – Sintesi dei ricorsi (principale e incidentale).

1.- Con l’unico motivo del ricorso principale, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 – violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 288, 326, 144 cod. proc. civ. e R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11.

Si sostiene che la Corte partenopea avrebbe erroneamente ritenuto valida al fine del decorso del termine breve per la proposizione dell’appello la notificazione della sentenza di primo grado effettuata direttamente all’Istituto scolastico periferico, nella persona del dirigente, anzichè all’Avvocatura dello Stato.

Si sottolinea, in particolare, che anche nell’ipotesi in cui una pubblica Amministrazione che sia parte in una controversia riguardante un rapporto di lavoro di un proprio dipendente si avvalga della facoltà prevista dall’art. 411-bis cod. proc. civ., di partecipare al giudizio di primo grado per il tramite di un proprio dipendente, si applica comunque lo speciale regime previsto per le notificazioni presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato.

Infatti, non solo la suddetta disposizione nulla dispone in tema di notifiche, ma, essendo limitata alla difesa nel primo grado del giudizio, esaurisce la sua funzione con il deposito della sentenza di primo grado e da quel momento ogni ulteriore attività ricade nel regime generale sulla rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato.

2- Con l’unico motivo del ricorso incidentale, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 348 cod. proc. civ..

Si osserva che nel giudizio di appello il Ministero appellante non si è presentato all’udienza del 14 marzo 2006, fissata per la trattazione della causa, nè alla successiva udienza del 20 giugno 2006, cui la causa è stata rinviata con ordinanza ex art. 348 cod. proc. civ. (comunicata dal cancelliere all’Avvocatura distrettuale dello Stato con biglietto di cancelleria del 30 marzo 2006). In tale udienza, pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’improcedibilità dell’appello, anzichè disporre un ulteriore rinvio.

2 – Esame del ricorso principale 3.- Il ricorso principale deve essere respinto.

In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, allorchè l’Amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all’art. 417 bis cod. proc. civ., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l’Amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorchè tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (Cass. 22 febbraio 2008, n. 4690; Cass. 30 gennaio 2009, n. 2528; Cass. 17 settembre 2009, n. 20045; Cass. 9 giugno 2007 n. 14279).

La Corte d’appello di Napoli si è attenuta al suddetto principio e tanto basta per pronunciare il rigetto del ricorso principale.

3 – Dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale 4.- Al rigetto del ricorso principale consegue la dichiarazione di assorbimento di quello incidentale, la cui delibazione è divenuta inutile.

4 – Conclusioni 5. In sintesi, il ricorso principale va respinto e quello incidentale va dichiarato assorbito. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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