T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4621 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ingiunzione n. 35 del 23.12.2010, notificata il 12.1.2011 e il 15.1.2011, il Comune di Ciampino ha ordinato alle ricorrenti il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 2.010,00.

L’atto fa riferimento a:

– ord. dirigenziale n. 10/2010, Urb. del 15.4.2010 n. 15599, che fa parte integrante dell’irrogazione della sanzione pecuniaria;

– relazione di accertamento eseguito in data 17.9.2010 da cui si rileva l’inottemperanza alla prima;

– art. 15, comma 3, l.r. 15/08 che dispone l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila Euro a 20 mila Euro, in relazione alla entità delle opere.

Con il ricorso in epigrafe le interessate hanno impugnato il predetto provvedimento e hanno – sostanzialmente prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione di legge, L. 241/90, eccesso di potere, difetto di motivazione e istruttoria, violazione DPR 380/01, l.r. 15/08.

In data 2.5.2011 si è costituito il Comune di Ciampino che ha rilevato:

a). inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’ordinanza n. 15599 del 15.4.2010 e successiva inottemperanza notificata il 17.9.2010;

b). infondatezza nel merito.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio condivide integralmente quanto replicato dal resistente in quanto, dagli atti di causa risulta che le ricorrenti non hanno – correttamente e tempestivamente – impugnato gli atti presupposti; in particolare, non risulta impugnata l’ingiunzione di demolizione a suo tempo emessa, con la quale si statuì sulla illegittimità di quanto effettuato e a seguito della inottemperanza alla quale è stato adottato il provvedimento ora in discussione.

Con l’impugnazione di quest’ultimo, cioè, non è consentito, giusta principio pacifico, rimettere in discussione statuizioni a suo tempo non opposte, pena la violazione dei noti termini decadenziali per discettare della legittimità di un provvedimento.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico delle ricorrenti in quanto soccombenti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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