Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 25-05-2011, n. 20832 Reati tributari

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P.G., dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 10.11.2009 il GIP del Tribunale di Agrigento dichiarava non doversi procedere nei confronti di C. V. in ordine al reato di cui al capo a), relativamente alla condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex artt. 81 cpv., 110 e 640 bis c.p. D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 con riferimento alle fatture emesse negli anni (OMISSIS), nonchè relativamente alla condotta ex artt. 81 cpv, 110 e 640 bis c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1 di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse negli anni (OMISSIS), in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 640 bis c.p. D Lgs. N. 74 del 2000, art. 8 ascritto al capo b) e al capo d), al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 640 bis c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, ascritto al capo c), con riferimento alle fatture emesse nell’anno (OMISSIS), per essere detti reati estinti per intervenuta prescrizione.

Precisava il GIP che l’effetto estintivo relativo ad eventuale intervenuto condono, con riferimento alla esposizione di elementi passivi fittizi, non potesse allo stato essere dichiarato, richiedendosi accertamenti non pienamente compatibili con la natura e le finalità tipiche della fase processuale.

2) Ricorre per cassazione C.V., a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo, la violazione di legge.

Dalla semplice lettura dei capi di imputazione risulta che la pubblica accusa confonde il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 con quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare I1errore e provvedere conseguentemente. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge, nonchè la contraddittorietà della motivazione, non avendo il Decidente preso in considerazione la documentazione prodotta attestante la presentazione di richiesta di condono ed il pagamento integrale degli importi relativi, essendosi limitato a dichiarare la prescrizione. Tale mancata vantazione ha determinato una lesione dei diritti dell’imputato, il quale andava mandato assolto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Al fine di consentire una pronuncia nel merito il C. dichiara di rinunciare ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 7 alla prescrizione dei reati dichiarata con la sentenza del GIP. 3) Il ricorso è infondato.

3.1) Il primo motivo è generico (il ricorrente si limita a far riferimento ad un errore ed a una "confusione" nella contestazione), perchè non adempie all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581 c.p.p., lett. c)) proponendo censure completamente disancorate dal tessuto argomentativo della pronuncia gravata.

3.2) Quanto al secondo motivo, il GIP non ha omesso di prendere in considerazione la documentazione prodotta, ma ha solo evidenziato che allo stato non potesse essere dichiarato l’effetto estintivo derivante dal condono, richiedendosi accertamenti presso gli uffici competenti. E tali accertamenti, oltre che non pienamente compatibili con la fase (come sottolinea il GIP) erano certamente incompatibili con il disposto dell’art. 129 c.p.p., comma 1 (declaratoria immediata della causa di estinzione del reato per prescrizione).

3.3) La rinuncia ex art. 157 c.p., comma 7 alla prescrizione è, infine, tardiva, in quanto proposta, in sede di impugnazione, dopo che la causa estintiva era stata già dichiarata con la sentenza del GIP. Il Collegio non può che ribadire, in proposito, il principio enunciato con la sentenza di questa medesima sezione del 7.7.2009 n. 37583 ("La prescrizione dichiarata con sentenza non pud essere nei gradi successivi oggetto di rinuncia …"). Si evidenzia in motivazione: "La Corte considera in primo luogo che la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione va effettuata dall’imputato dopo che i termini massimi sono maturati (tra le tante, prima sezione pen., sentenza n. 18391 del 2007, Cariglia, rv236576) ma prima che si giunga alla sentenza che conclude il giudizio in corso, così che il giudice, ormai esclusa per espressa volontà dell’imputato l’applicazione della prima parte dell’art. 129 c.p.p., possa pronunciarsi "liberamente" sul merito della contestazione con affermazione di assoluzione o di condanna dell’imputato stesso. Una volta che il giudice si sia pronunciato sulla contestazione dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può ammettersi che nei successivi gradi di giudizio l’imputato manifesti per la prima volta la propria rinuncia alla prescrizione che, in presenza del principio del divieto di reformatio in peius, altererebbe la pienezza della vantazione del giudice e la parità tra le parti processuali". 3.4) Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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