T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4619 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

raddittorio e dell’istruttoria;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il presente ricorso si censura l’ordinanza del Comune intimato, con cui si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, di un manufatto in muratura di 8,25 mq, munito di impianti tecnologici e di impianto di illuminazione, adibito a magazzino/ricovero attrezzi, realizzato in un angolo del giardino di pertinenza di un fabbricato di proprietà dei ricorrenti, in aderenza al confine;

Considerato in proposito che, anche ove effettivamente fosse stata posta in essere una mera attività di manutenzione straordinaria su un preesistente manufatto, come si assume nell’atto di ricorso, essa afferirebbe, comunque, ad un fabbricato sprovvisto di titolo edilizio;

Tenuto conto:

che detto titolo non risulta prodotto in giudizio dalla parte ricorrente, su cui grava l’onere della prova;

che i ricorrenti, in qualità di proprietari, rispondono in ogni caso dell’abuso edilizio, anche nell’ipotesi in cui questo fosse stato commesso da altri soggetti;

Ritenuto:

che, stante quanto appena evidenziato, possa affermarsi, anche alla luce della documentazione depositata dal Comune intimato, in esito all’ordinanza istruttoria, che correttamente è stata applicata la richiamata disposizione normativa, atteso che con l’intervento realizzato, che si è visto non integrare un vano tecnico, si è determinato un aumento della superficie e del volume fruibili;

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba rigettarsi;

che, in relazione alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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