Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 25-05-2011, n. 20805

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento del 26.05.2009 accogliendo l’appello del P.G., ha ritenuto F.E. responsabile del reato di cui al capo 6 e lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione; ha ritenuto M.C. responsabile del reato di cui ai capi 7), 25) 27) 29) e concesse le attenuanti generiche e la continuazione tra i reati di cui ai capi 25,27 e 29 la ha condannata alla pena complessiva di anni cinque ed Euro 1.200,00 di multa; ha ritenuto G.A. responsabile del reato di cui al capo 7) della rubrica e concesse le attenuanti generiche lo ha condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 700,00 di multa; ha ritenuto T.C. responsabile del reato di cui al capo 26 e concesse le attenuanti generiche la ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ricorre la difesa dei predetti, ed anche M. e G. in proprio, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

1.1 la difesa:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento agli artt. 581 e 582 c.p.p. e art. 165 disp. att. c.p.p., perchè la Corte non avrebbe esaminato la specifico motivo di appello che deduceva l’inammissibilità dell’appello del P.G. perchè l’atto di appello non era stato depositato nella cancelleria del giudice con le modalità di cui all’art. 582 c.p.p.; per la mancanza di specificità dell’appello, soprattutto in relazione al capo 6 ascritto al F. di cui non si fa cenno nell’atto di appello;

b) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità ed erronea applicazione della legge penale in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies e art. 648 bis c.p.;

deduce il ricorrente che la Corte di merito, nel capovolgere il giudizio di prime cure, avrebbe dovuto confutare, specificamente, il giudizio precedente. Ciò non è stato. Inoltre, avendo dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G. italiana in ordine al reato di cui al capo 5, non avrebbe poi potuto ritenere il riciclaggio, per i capi 6 e 7, dei quali il capo 5 era il reato presupposto e la cui sussistenza era giudizio precluso alla Corte di merito. Essa, inoltre, non ha evidenziato le differenze tra il reato di fittizia intestazione e quello di riciclaggio, non avendo chiarito se vi fosse stato l’intento di elusione in relazione al capo 6), cosa che la sentenza di prime cure aveva specificamente escluso. La Corte ha affermato, senza indicare le prove, che si sarebbe verificata attività di riciclaggio perchè gli imputati M. e G. non si sarebbero limitati a depositare il denaro in banca ma avrebbero articolato una complessa operazione ma non ha indicato in cosa sia consistita l’attività di nascondimento che individua la condotta di riciclaggio;

c) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p., perchè la Corte ha affermato apoditticamente la conoscenza dell’innocenza dei militari della Guardia di Finanza da parte di M. e T.;

d) erronea applicazione della pena a M. perchè per il reato sub 7) la pena doveva essere applicata nel minimo.

1.2 M. e G.. e) – la mancanza di motivazione in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello del P.G. per inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 581, 582 e 591 c.p.p. perchè il P.G. ha depositata l’appello presso la propria segreteria e non presso quella del giudice ed non ha notificato copia dell’appello a M. C.;

f)- il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al n.7 del capo d’imputazione per omessa motivazione in ordine alla sussistenza della consapevolezza della provenienza illecita dei beni ed in ordine al momento della consumazione del reato, che secondo la giurisprudenza della suprema Corte si verifica al termine del trasferimento del denaro con ritorno dell’illecita somma nella disponibilità di chi li aveva movimentati;

g) – il vizio di inosservanza di norma di legge in ordine alla determinazione della pena, perchè la Corte di merito, nell’infliggere la pena per il riciclaggio non ha tenuto conto della diminuente di cui all’art. 648 bis c.p., comma 3;

h) Il vizio di motivazione per travisamento in relazione alla sussistenza della fattispecie di calunnia ascritta alla M..
Motivi della decisione

2. E’ fondato il motivo di ricorso sub a), relativo alla inammissibilità dell’appello del Procuratore Generale, e, di conseguenza, tale motivo è assorbente di tutti i residui motivi di ricorso, che dall’accoglimento di tale appello traggono origine.

2.1 A norma dell’art. 582 c.p.p., e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, l’atto di impugnazione deve essere presentato ,dalla parte personalmente ovvero da incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e ivi, il pubblico ufficiale, amministrativo di cancelleria deve apporre, sull’atto di impugnazione stesso, l’indicazione del giorno in cui lo riceve, della persona che lo presenta, deve sottoscrivere l’atto e deve unirlo agli atti del procedimento e se richiesto, deve rilasciare attestazione della ricezione.

2.2. Nel caso in esame,tutte le predette formalità sono state omesse dall’impiegato della cancelleria del Tribunale di Trento, perchè nulla è annotato sull’atto di appello, destinato ad essere notificato alle altre parti, con la conseguente massima sanzione dell’inammissibilità dell’appello.

2.3 Dagli atti, in particolare, emerge che lo stesso P.G. aveva personalmente depositato presso la segreteria del suo ufficio l’atto di impugnazione, e che, a mezzo di delegato tale atto, era stato depositato, come d’uopo, presso la cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata., con registro di passaggio.

Sono state omesse, tuttavia, sull’atto di appello tutte le necessarie iscrizioni previste dall’art. 582 c.p.p. e di competenza del funzionario della cancelleria del predetto giudice, a norma dello stesso articolo.

2.4 Il tenore letterale dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c, impone la dichiarazione di inammissibilità dell’atto di impugnazione.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello del P.G. consegue la cassazione della parte della sentenza di appello conseguente all’accoglimento del predetto appello ed, in buona sostanza, la conferma della sentenza di prime cure.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni conseguenti all’appello del P.M., che dichiara inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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