T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4618 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento PDG del 23.9.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22.7.2008, è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 219 allievi agenti della Polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di anni uno (VFP1) delle Forze Armate.

In data 24.2.2011 è stato notificato al ricorrente A.A. il giudizio di non idoneità in relazione al predetto concorso.

Il provvedimento negativo è formulato nei termini seguenti:"Deficit visus (visus naturale OD 3/10 e OS 4/10) – artt. 122, lett. d), D.Leg. 443/1992 ".

Nel ricorso l’interessato impugna il predetto giudizio di non idoneità e prospetta i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione art. 122 D. Leg.vo 443/1992, disparità di trattamento, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, incostituzionalità dell’art. 122 del D. Leg.vo 443/1992 (in particolare, sostiene che, fino a quando il procedimento amministrativo non è concluso, il corsista può sottoporsi al trattamento medico specialistico per la correzione del visus).

In data 11.5.2011 si è costituita controparte.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare, si osserva che:

a). la giurisprudenza ha – pacificamente – ritenuto che i giudizi dell’Amministrazione e delle Commissioni mediche non sono sottratti alla verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, almeno quando si prospettino affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità o quando emerga una incompleta o non corretta assunzione dei fatti;

b). tuttavia, la giurisprudenza ha, più volte, affermato che il giudizio sulla validità di un provvedimento amministrativo deve essere formulato avuto riguardo ai parametri normativi vigenti al momento della sua adozione, tranne l’ipotesi eccezionale di invalidità successiva introdotta da una norma sopravvenuta espressamente retroattiva e nei limiti in cui ciò possa considerarsi costituzionalmente legittimo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 1999, n. 932; ord. del Consiglio di Stato n. 6041 del 13.11.2001 riferita specificatamente agli accertamenti sui requisiti psicofisici);

c). nella specie, dunque, deve essere fatta applicazione del principio del "tempus regit actum" e degli orientamenti giurisprudenziali (più rigorosi) in base ai quali non è ammessa la rilevanza di elementi intervenuti successivamente rispetto al momento dell’adozione dell’atto;

d). in definitiva – se i requisiti prescritti dalla legge devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato nel bando di concorso (che è quella dell’accertamento compiuto dall’apposita Commissione) – il Collegio rileva che non può avere rilievo l’intervento chirurgico effettuato successivamente (laser ad eccimeri per la correzione del difetto rifrattivo in entrambi gli occhi – Clinica oculistica dell’Università di Messina del 25.3.2011).

Per le dette ragioni, il ricorso si appalesa infondato e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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