Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 25-05-2011, n. 20804

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità del D.C. per i delitti di rapina pluriaggravata e lesioni personali in danno di S.G., rideterminando la pena in anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, ricorre il difensore dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo: a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perchè, procedendo dalla inidoneità dei riconoscimenti fotografici effettuati dalla parte lesa a costituire una prova certa ed inconfutabile e dall’asserita inattendibilità della persona offesa, la censura si sostanzia nella possibilità di ricostruire i fatti in modo diverso da quello effettuato dai giudici di merito e nel proporre una alternativa valutazione delle prove. b) Il ricorrente, in particolare, lamenta che la Corte avrebbe dovuto ammettere il rito abbreviato, condizionato alla rinnovazione della ricognizione da parte della vittima;

c) avrebbe dovuto riconoscere l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4. d) Non è stato, inoltre, provato che le lesioni patite dalla S. siano eziologicamente riconducibili alla condotta aggressiva e violenta del D.C. e non piuttosto alla reazione scomposta della vittima sicchè la Corte avrebbe dovuto eliminare dalla pena l’aumento per la continuazione del reato di lesioni, riconoscendo anche all’imputato, in ragione del lungo periodo di carcerazione patito, le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza,anche sulla recidiva, se possibile e la revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, in ragione dei vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1. I motivi vanno trattati congiuntamente perchè attengono tutti al merito e sono anche formulati in modo generico.

2.2 Il ricorrente, invero, elabora una ricostruzione dei fatti, diversa da quella effettuata dai giudici di prime cure, ed in antitesi con essa e non prospetta l’asserito vizio di travisamento della prova, di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che si sostanzia, invero, nell’utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o nell’omessa valutazione di una prova decisiva, vizio che può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Rv.

243636), cosa che non si è verificata nel caso in esame, 2.3 E’, inoltre, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e con l’ulteriore specificazione che l’illogicità censurabile è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. un., 29.9.2003, Petrella; conf. SU n. 6402/97 rv 207944; SU n. 24/99 rv 214794; SU n. 12/2000 rv 216260). A ben vedere,però, il ricorrente si limita a sostenere la non attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa, in contrasto con il giudizio che ne da la Corte di merito e base tale giudizio su apprezzamenti di merito che sfuggono al controllo di questa Corte.

2.4 Con i motivi di ricorso,pertanto, in apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole all’imputato, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità e che comunque non può formare oggetto del vaglio di questa Corte , che è di pura legittimità Con la sentenza sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, rv 229369, questa Corte ha ,infatti, ribadito che: "Nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.(ln senso conforme anche Cass., sez. 5, 13 maggio 2003, Pagano ed altri, non massimata nonchè Sez. un., 29.9.2003, Petrella; SU n 6402/97, rv 207944; SU n. 24/99, rv 214794; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260).

2.5 Le ulteriori istanze, formulate in modo perplesso o generico, sono inammissibili.

2.6 Il ricorso, per i motivi su indicati, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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