T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4614 Demolizione di costruzioni abusive Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

traddittorio e dell’istruttoria;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il presente gravame si contesta l’ordinanza del Comune intimato, con cui si ordina la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di un fabbricato avente un piano terra di 77 mq ed un piano seminterrato di circa 60 mq, con antistante portico di circa 15 mq, ricostruito, previa demolizione di quello preesistente, in altra zona omogenea (E – agricola, anziché B2) e con destinazione a civile abitazione, anziché a tinello;

che effettivamente dalla documentazione acquisita si evince che il fabbricato in questione risulta essere stato realizzato in difformità dal permesso di costruire n. 35/2008, che l’aveva assentito;

che, in particolare, al posto di realizzare il piano interrato, ne è stato costruito uno seminterrato,

con aumento della superficie e del volume utili;

che la delocalizzazione rispetto al preesistente manufatto già prevista, tuttavia, è avvenuta, anziché nella medesima zona omogenea, così come contemplato nel predetto titolo edilizio, in altra zona omogenea, segnatamente in zona agricola;

che l’originaria destinazione a tinello del manufatto demolito, che non si sarebbe dovuta modificare, è stata, invece, mutata in civile abitazione;

Ritenuto:

che, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di ricorso, non assuma rilievo, ai fini della legittimità dell’opera, l’accatastamento come "A", né la circostanza che di fatto il fabbricato avrebbe avuto sempre la destinazione residenziale;

che, pertanto, correttamente sia stata applicato l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, essendosi determinata una variazione essenziale rispetto al menzionato permesso di costruire;

che la conformità alla successiva denuncia di inizio attività non faccia venir meno la legittimità del provvedimento gravato, atteso che, rispetto alla stessa, con atto dell’11.12.2009, perciò emesso nei 30 giorni dalla sua presentazione (12.11.2009), regolarmente notificato e non impugnato, il Comune ne ha dichiarato l’inefficacia;

che, per quanto sopra detto, il ricorso sia infondato e debba rigettarsi;

che, in relazione alle spese, ai diritti ed agli onorari, nulla debba disporsi, stante la soccombenza dei ricorrenti, in assenza di costituzione del Comune intimato;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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