T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4613 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

la ricorrente, in qualità d’invitante, impugna il provvedimento prot. n. V 1131 dell’11/10/10 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata da A.K.;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con due censure connesse la ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti perché il provvedimento impugnato non indicherebbe le ragioni poste a fondamento della decisione e, in ogni caso, sarebbe insussistente la circostanza (falsità del passaporto) ivi richiamata a giustificazione del diniego;

Ritenuta l’infondatezza dei motivi in questione;

Considerato, in particolare, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato indica specificamente le ragioni poste a fondamento del diniego di visto ed individuate dall’amministrazione nella falsità del passaporto n. B 0372907, desunta dalla sostituzione della foto ivi apposta;

Rilevato, altresì, che, secondo quanto risulta dalla nota dell’Ambasciata n. 41 del 18/01/11, la sostituzione della foto sul passaporto è comprovata dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione che hanno palesato un’interruzione della barra reagente di continuità tra la foto e la pagina n. 3 del passaporto;

Considerato che la sostituzione della foto e la conseguente falsità del passaporto ostano all’ingresso in Italia dell’interessato in relazione al disposto dell’art. 4 comma 2° d. lgs. n. 286/98 e, comunque, al "rischio migratorio" ravvisabile nella fattispecie;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo, complessivamente per entrambi gli enti intimati, si liquida in euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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