Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 25-05-2011, n. 20802 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino del 12.01.2010, ricorre G. D., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

a – con il primo motivo, in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) l’erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., l’illogicità manifesta del provvedimento gravato e la carenza assoluta di motivazione G.D. è stato condannato sulla scorta della chiamata in correità fatta da L.S. ….Tale chiamata, tuttavia, dai giudici della Corte non è stata valutata correttamente ovverosia cercando i riscontri oggettivi per i singoli soggetti e per ciascuno di essi, in particolare, cercando gli elementi individualizzanti, in modo da evitare l’effetto traslato, che si determina ogni qual volta, trovati i riscontri in ordine alle dichiarazioni relative ad uno dei chiamati in correità, valutata l’attendibilità delle dichiarazioni, si ritengono in tal modo riscontrate anche le altre dichiarazioni. Un simile procedere nel giudizio è stato applicato dalla Corte alla posizione dello G., che,pertanto,deve ritenersi non riscontrata secondo le direttive giurisprudenziali indicate da questa Corte Suprema.

B – con il secondo motivo il ricorrente si duole che non siano state riconosciute le attenuanti generiche perchè si è omesso di applicare i criteri di cui all’art. 133 c.p.; – con il terzo motivo il ricorrente lamenta che i giudici della Corte non hanno motivato sulla richiesta di applicazione della continuazione tra gli episodi di questo procedimento e quelli,analoghi, di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 19.01.2004.
Motivi della decisione

2. Il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata individuazione di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie del L. sia fondato nei limiti di seguito indicati.

2.1 In ordine alle regole di valutazione delle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, è già stato precisato da questa Corte che, una volta valutata l’attendibilità della chiamata in correità: "… I riscontri necessari ex art. 192 c.p.p., comma 3, per superare il "deficit" probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono quindi consistere in elementi di qualsivoglia natura, e dunque anche in altre dichiarazioni aventi il medesimo rango probatorio, ma essi debbono, comunque, fornire argomenti, fattuali o logici, "esterni" alla chiamata, allo scopo di evitare che la verifica sia per l’appunto "circolare", e cioè "tautologica ed autoreferente", in guisa da utilizzare come sostegno dell’ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa, riferita de relato, e cioè lo stesso dato da riscontrare (sez. 4, sent. 6343 del 31/03/1998). Ed è necessario che detti riscontri esterni siano individualizzanti, ossia riguardino direttamente e sicuramente l’imputato e lo specifico fatto storico a lui contestato…..". 2.2 Va innanzitutto premesso che il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del L., condiviso dallo stesso ricorrente è stato,sicuramente, acquisito e non è revocabile in dubbio.

2.3 Sono stati individuati,inoltre, riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie del L., costituiti principalmente dalle videoregistrazioni delle telecamere presenti sui luoghi delle rapine, insieme alla identità delle modalità dell’azione e alla corrispondenza della descrizione fisica del rapinatore, sicuramente per gli episodi descritti ai capi 10,12,13,14 ; per l’episodio del capo 21, riscontro individualizzante sufficiente è la corrispondenza della descrizione del rapinatore alle fattezze dello G. e l’identità del travisamento, con parrucca ed occhiali da vista, già usati in altri episodi analoghi.

2.4. Per gli episodi di cui ai capi 1,2 e 19, invece, gli elementi indicati in motivazione non forniscono una indicazione di sicura riconducibilità dell’azione proprio allo G.: in sentenza ci si limita ad indicare le fonti dichiarative ma si omette di indicare quali siano i tratti identificanti delle dichiarazioni.

2.5 E’ questo, sicuramente motivo di annullamento degli specifici punti della sentenza: va anche rilevato che a pag. 10 e a pag. 21 l’estensore della motivazione da conto delle ammissioni fatte dall’imputato sulla commissione di talune rapine, ma tale dato, di indubbia rilevanza probatoria, non viene ulteriormente precisato nè analizzato come invece si sarebbe dovuto fare, al fine di delineare l’esatta portata dell’elemento probatorio. Ciò rende la motivazione della sentenza carente e ,per certi versi contraddittoria, ed anche sul punto si impone l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che dovrà per i tre episodi dianzi citati (1,2,19) indicare quali sono i riscontri individualizzanti alle chiamate in correità del L. e che provvedere anche a dare una descrizione puntuale delle ammissione di responsabilità e a valutarne compiutamente la rilevanza probatoria. Per completezza va detto che nessun vizio presenta la motivazione della sentenza in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte ha giustificato con l’assenza di resipiscenza, attestata dai numerosi precedenti penali e non mitigata neanche dall’aver patito il carcere, e con l’assenza di elementi positivi che ne possano giustificare la concessione, in perfetta aderenza al contenuto dell’art. 133 c.p.; anche il mancato riconoscimento della continuazione è stato motivato assai adeguatamente con l’assenza di elementi probatori in ordine alla unicità del disegno criminoso tra le due serie di episodi delittuosi.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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