Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 25-05-2011, n. 20801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, del 5 marzo 2010, ha escluso le circostanze aggravanti del furto, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, ricorre la difesa di P. N. chiedendo l’annullamento della sentenza e lamentando la violazione dell’art. 624 c.p., artt. 129, 336 c.p.p. e ss.. per essere stato il reato di furto ritenuto in sentenza, non aggravato, e pertanto, esso doveva essere dichiarato improcedibile per difetto di querela posto che la persona vittima del reato non aveva inteso chiedere la punizione del colpevole; con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, in relazione al reato di ricettazione, perchè la Corte si è limitata a condividere la decisione di primo grado senza valutare le circostanze che rendevano possibile qualificare i fatti come furto, quest’ultima ipotesi più favorevole al reo.
Motivi della decisione

2. Il primo motivo è fondato e va accolto.

2.1 Effettivamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il furto semplice che è fattispecie delittuosa procedibile a querela ma non si è poi pronunciata in punto di procedibilità del reato : la denuncia sporta dal proprietario del bar, non contiene, neanche implicitamente, la necessaria richiesta di punizione del colpevole e pertanto manca la querela e con essa la condizione di procedibilità. 2.2 Di conseguenza deve essere eliminata la pena relativa al reato di furto.

2.3 A tal fine, va rilevato che l’imputato è stato condannato, per i reati di ricettazione e di furto, in continuazione tra loro, alla pena complessiva di anni due ed Euro 1000,00 di multa: la Corte d’Appello di ha infatti fissato la pena base di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1200,00 di multa per il reato di ricettazione, aumentandola di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa ai sensi dell’art. 81 cpv c.p. per il furto, e così fino ad anni tre di reclusione ed Euro 1500,00 complessivi, sulla quale è stata calcolata la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato, così riducendosi ad anni due di reclusione ed Euro 1200,00 di multa.

Pertanto, dalla pena stabilita dalla Corte di merito, andranno eliminati i sei mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa che nel calcolo, come dianzi precisato, costituiscono l’aumento per il reato di furto e la pena complessiva andrà rideterminata, fissandola in anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa (p.b. anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito abbreviato).

2.4 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perchè generico e, all’evidenza, versato in fatto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ,limitatamente al reato di furto perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela; elimina la pena applicata per detto reato a titolo di continuazione determinando la sanzione complessiva in anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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