Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 19704 Edilizia agevolata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 8828/c, 8829/c, 8830/C, 8831/C, 8888/C e 8889/C con il quali l’Ufficio aveva determinato il maggior valore di alcuni appartamenti alienati dal Comune di Frascati a privati. Favorevole al Comune erano la decisione di 1^ e 2^ grado. La CTC, dopo aver dichiarato di aderire all’orientamento secondo cui i benefici di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, andavano riconosciuti anche al Comune, nel dispositivo epigrafe, dichiarava di accogliere i ricorsi dell’Ufficio.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati.
Motivi della decisione

Con unico motivo (con cui deduce "nullità dell’impugnata sentenza ex art. 156 c.p.c. e art. 360, n. 4. Motivazione contraddittoria per difetto assoluto di coerenza tra motivazione e dispositivo in relazione a quanto stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5) il Comune di Frascati lamenta il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

La censura è inammissibile. Come rilevato in precedenza la CTC, nella motivazione della sentenza impugnata, dichiara di aderire all’orientamento secondo cui le norme agevolatoci di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, andrebbero applicate indipendentemente dalla soggettività dell’ente che, di volta in volta, cura la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia economica e popolare. Nel dispositivo tuttavia il giudicante dichiara di accogliere i ricorsi dell’Ufficio.

E’ a tale punto evidente come il contrasto tra motivazione e dispositivo sia riconducibile a semplice errore materiale conseguente ad una mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza: il contenuto del pensiero dei giudice infatti resta individuabile ed individuato senza incertezza. Deve pertanto escludersi il suddetto contrasto incida sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, affermandosi piuttosto l’esistenza di un errore materiale, emendabile con la procedura prevista dall’art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile con l’impugnazione della sentenza (v. Sez. 5, Sentenza n. 16488 del 19/07/2006).

Nulla per le spese in assenza di costituzione.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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