T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4610 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con esso l’interessato impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Frascati gli ha ingiunto la demolizione, su un piccolo manufatto già esistente di "un porticato in legno che ne interessa tutti i lati. I lavori hanno comportato la posa in opera di blocchetti di cemento precompresso autoportante per una altezza di circa ml. 1,00 collocati al di sopra del perimetro del solaio in piano del manufatto esistente. Su questa cordonatura si sono istallati travetti in legno ospitanti le partenze delle strutture orizzontali del porticato, sostenute nelle parti anteriori da 12 travi in legno infisse nel terreno, risultandone 4 per ogni lato. Le opere,…risultano incomplete, con una parte della copertura mancante della posa del tavolato. Il manufatto sottostante, ad esclusione della cordonatura suddetta non è interessato da lavori edili.", il tutto non ultimato ed in assenza di titolo abilitativo;

RILEVATO che avverso tale provvedimento l’interessato deduce l’eccesso di potere, il difetto di motivazione, la violazione di legge, in buona sostanza lamentando che l’ordinanza fa una inopinata applicazione dell’art. 26 della legge regionale del Lazio n. 15 del 2008 la quale, nel riferirsi all’art. 134 del d.lgs. n. 42 del 2004, sancisce la demolizione di abusi realizzati senza titolo su beni paesaggistici, senza tuttavia specificare nè chiarire quale sia il vincolo gravante sul fabbricato del ricorrente;

RILEVATO ancora che secondo le prospettazioni dell’interessato l’applicazione dell’art. 26 della L.R. Lazio n. 15 del 2008 è illegittima anche perché richiede la necessità di un titolo abilitativo, laddove, invece, trattandosi esclusivamente di lavori di manutenzione del preesistente pergolato deteriorato ed ammalorato, si è trattato di un intervento che lascia del tutto immutati la struttura, l’area di sedime, la sagoma ed i materiali usati; il ricorrente completa la censura osservando pure che i lavori di manutenzione realizzati non richiederebbero neppure la DIA posto che la norma di cui all’art. 26 della L.R. del Lazio n. 15 del 2008 non tiene conto della più recente modifica apportata all’art. 6, comma 4 del d.P.R. n. 380 del 2001 dall’art. 5 della legge 22 maggio 2010, n. 73 che consente di far rientrare nell’attività edilizia libera o, comunque soggetta a semplice comunicazione di inizio lavori la manutenzione del ridetto porticato;

CONSIDERATO che l’interessato conclude osservando che, comunque, pur classificando l’intervento realizzato o come manutenzione ordinaria o come manutenzione straordinaria, secondo il disposto dell’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 essi non richiedono l’autorizzazione paesistica;

OSSERVATO che non può essere condivisa l’argomentazione fondamentale secondo la quale la ricostruzione del porticato rientrerebbe nell’attività edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 come modificato dal d.l. 25 marzo 2010, n. 40 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nella considerazione che, quand’anche detto intervento potesse essere considerato manutenzione ordinaria del porticato asseritamente preesistente dal 1972, come risulta dalla relazione tecnica del 21 marzo 2011, redatta dopo l’ingiunzione a demolire da un tecnico abilitato, comunque doveva essere rispettato il d.lgs. n. 42 del 2004, e l’ingiunzione a demolire, col riferimento all’art. 26 della L.R. del Lazio n. 15 del 2008 richiama espressamente tale disposizione, mentre parte ricorrente non ha rispettato tali disposizioni;

RILEVATO infatti a tal proposito che il nuovo testo dell’art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001 reca: "1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," e segue l’elencazione degli interventi da eseguire senza alcun titolo abilitativo, tra i quali alla lettera a) vi sono quelli di manutenzione ordinaria, che quindi devono rispettare, tra le altre, le prescrizioni recate dalle norme vincolistiche, ancorché effettuabili senza titolo abilitativo;

RILEVATO che neppure può essere condiviso l’altro aspetto della stessa censura, secondo il quale finanche per gli interventi di manutenzione straordinaria il medesimo art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 come modificato dal d.l. n. 40 del 2010 prevede che non sia più necessaria la DIA, ma possa essere effettuata una "comunicazione di inizio lavori", nella considerazione che la norma testualmente stabilisce che per i lavori di cui al comma 2, tra i quali rientrerebbe l’asserito lavoro di manutenzione straordinaria del porticato, è necessaria la ridetta comunicazione di inizio lavori, "nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1" e, "limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori" oltre che da "una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato," laddove tutto ciò è mancato nel caso in esame, non rendendosi noto al Collegio né se, ritenendosi la detta sostituzione del porticato quale lavoro rientrante nel comma 2, lett. a) e cioè appunto manutenzione straordinaria, il ricorrente abbia presentato le autorizzazioni di rito e laddove, infine, la relazione tecnica allegata al ricorso è successiva alla ordinanza di demolizione, come sopra accennato;

TUTTO ciò considerato pure se non si volesse ritenere necessaria la prodromica disciplina regionale in materia, atteso che il nuovo comma 6 del medesimo articolo 6 stabilisce che: "Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;

c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.", nella valutazione della efficacia immediata delle disposizioni dettate dal Governo col decreto legge convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73;

RILEVATO, conclusivamente che se è vero che il comma 7 del più volte citato art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 consente a chi non ha presentato la comunicazione di inizio lavori o non l’ha corredata della relazione tecnica di pagare la sanzione pecuniaria di Euro 258,00, tuttavia la sanzione pecuniaria non tiene luogo delle necessarie autorizzazioni richieste dal comma 1 della citata norma data la portata prescrittiva della stessa e che non consente una interpretazione estensiva in base al principio ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, data la novità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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