Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 25-05-2011, n. 20828 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di P.R. in ordine ai reati: A) di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1,; B) di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, lett. a); C) di cui agli artt. 110 e 56 e art. 629 c.p., comma 1; D) di cui agli art. 110 e 81 cpv. c.p., e art. 629 c.p., comma 1; E) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 110 e art. 73, comma 1, a lui ascritti per avere, in concorso con B.F., detenuto e ceduto a terzi sostanze stupefacenti del tipo cocaina, nonchè, sempre in concorso con il B., compiuto atti idonei diretti a costringere con minacce di morte O.R. a pagare le sostanze stupefacenti precedentemente cedutegli e costretto Pe.

M. ad effettuare il pagamento di quelle cedute allo stesso. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto la propria estraneità ai fatti, deducendo che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche non era emersa la partecipazione del P. ad un’attività di acquisto, detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, attività ascrivibili al solo B., e che al più poteva essere attribuita all’imputato una posizione secondaria e subordinata di delegato per la riscossione di somme di danaro per conto del coimputato; aveva chiesto, in subordine, il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114c.p..

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 110 c.p. e vizi di motivazione della sentenza in relazione al ritenuto concorso nei reati. Con il motivo di gravame si reitera la deduzione in ordine alla inesistenza di elementi desumibili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche che provino il concorso dell’imputato nella detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. In particolare si deduce che il G., a seguito del suo arresto, aveva dichiarato che la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua abitazione era da lui detenuta per conto del B..

Con il secondo mezzo di annullamento si reitera la denuncia di vizi di motivazione con riferimento alla interpretazione delle intercettazioni telefoniche.

In sintesi si deduce che le posizioni del B. e del P. sono state valutate unitariamente dai giudici di merito, mentre dovevano essere esaminate separatamente. Si ribadisce che il G. non aveva coinvolto il P. nella detenzione delle sostanze stupefacenti ma il solo B.. Si deduce che le intercettazioni telefoniche sono prive di riscontri esterni, che ne avallino il valore probatorio, e si contesta, nel prosieguo, il significato e la rilevanza attribuiti dai giudici di merito a determinate conversazioni telefoniche con particolare riferimento alla cessione di sostanze stupefacenti al Pe., che sarebbe avvenuta quando l’imputato non era presente. Con il terzo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione con riferimento al ritenuto concorso del P. nelle attività estorsive in danno di O.R. e Pe.Ma.. Anche sul punto si contesta la valutazione del valore e significato attribuito a determinate conversazioni telefoniche dalle quali è stato desunto il coinvolgimento del P. nelle attività estorsive con particolare riferimento a quella in danno dell’ O..

Con l’ultimo mezzo di annullamento si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. ed a quella della lieve entità.

Si deduce che in ordine al diniego della attenuante della minima partecipazione la sentenza di appello risulta genericamente appiattita su quella di primo grado, mentre è stata totalmente omessa ogni valutazione in ordine alla richiesta di concessione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Il ricorso non è fondato.

In ordine alla valutazione della rilevanza probatoria delle intercettazioni telefoniche o ambientali e del significato da attribuire alle espressioni adoperate dagli interlocutori, in relazione al contesto in cui si svolge la conversazione, questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato, con indirizzo interpretativo assolutamente consolidato, che si tratta di questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sicchè la valutazione sul punto si sottrae al sindacato di legittimità, se oggetto di adeguata motivazione, immune da vizi logici in rapporto alle massime di esperienza utilizzate, (sez. 6, 8.1.2008 n. 17619, Gionta e altri, RV 239724; sez. 6, 11.12.2007 n. 15396 del 2008, Sitzia ed altri, RV 239636; sez. 4, 28.10.2005 n. 117 del 2006, Caruso, RV 232626).

Orbene, la sentenza risulta adeguatamente motivata in ordine al pieno coinvolgimento del P., sia nelle attività di cessione di sostanze stupefacenti, sia in quelle successive estorsive per il recupero delle somme dovute dagli acquirenti delle predette sostanze.

Le argomentazioni in base alle quali i giudici di merito hanno ricondotto le attività di cessione di stupefacenti e quelle successive estorsive in un unico contesto concorsuale si palesa coerente con le risultanze delle conversazioni telefoniche, oggetto di intercettazione, e le altre emergenze processuali evidenziate dalla sentenza, la cui motivazione, pertanto, risulta del tutto immune da vizi logici.

Con motivazione adeguata, inoltre, in relazione alle evidenziate risultanze probatorie, è stata ravvisata la posizione paritetica di entrambi gli imputati nella commissione dei reati, con la conseguente esclusione della possibilità di concedere al P. l’attenuante di cui all’art. 114 c.p..

Quanto all’attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, infine, la stessa era stata chiesta dal B. e la richiesta è stata rigettata con motivazione adeguata, nella quale si evidenzia la pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti e il rilevante quantitativo di cocaina rinvenuta, idonea per confezionare 250 dosi.

Detta motivazione è evidentemente riferibile anche al ricorrente P. per l’identità dei reati accertati a suo carico.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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