T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4607 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

udienza;
Svolgimento del processo

Con determinazione dirigenziale 5.7.2006, n. 1530, è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori in relazione a n. 14 cavalle parapedonali cementate in terra ed a un dosso di 3 m circa, fissato sull’asfalto, nello spazio antistante l’ingresso del condominio ricorrente. Tale provvedimento era valevole anche come comunicazione di avvio del procedimento teso all’adozione della sanzione definitiva.

Il condominio ha depositato memoria endoprocedimentale e documenti.

È stata, comunque, emanata la determinazione dirigenziale 11.9.2006, n. 1944, prot. n. 45548, con cui è stata ingiunta la demolizione delle predette opere, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

Avverso quest’ultimo provvedimento è stato proposto il ricorso in esame, fondato sui seguenti motivi di doglianza:

1) violazione della norma di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), della L. 7.8.1990, n. 241: il condominio ha presentato memoria endoprocedimentale e documenti, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e l’insussistenza dell’abuso e, perciò, il travisamento dei fatti, ma l’Amministrazione non avrebbe valutato tali apporti;

2) travisamento di fatto per erronea individuazione dell’autore dell’asserita violazione urbanistica: la zona interessata dalle opere contestate non apparterrebbe al condominio, non rientrando tra gli spazi colorati in rosso, identificativi di detta appartenenza, indicati nella pianta allegata al regolamento condominiale; l’area condominiale sarebbe identificata dalla particella 166, mentre l’area di che trattasi non avrebbe alcun riferimento catastale;

3) carenza dell’elemento oggettivo dell’abuso edilizio contestato: nella specie si sarebbe trattato di mero intervento di manutenzione ordinaria, consistente nella sostituzione dei paletti preesistenti usurati ed, a tal proposito, sono allegate fotografie del 9.11.2000, in cui risultavano già le cavalle parapedonali, a loro volta sostitutive di paletti esistenti sin dagli anni settanta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale.

Con ordinanza 17.3.2007, n. 1222, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Chiamato il ricorso in decisione nella pubblica udienza del 9.12.2010, con ordinanza collegiale 13.12.2010, n. 1847, sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Roma ed è stata fissata la pubblica udienza del 14.4.2011 per la definizione del gravame.

Acquisita documentazione dal predetto Ente, nella menzionata pubblica udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il presente ricorso s’impugna la determinazione dirigenziale 11.9.2006, n. 1944, prot. n. 45548, con la quale il Comune di Roma ha ingiunto la demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, di 14 cavalle parapedonali cementate in terra e di un dosso di 3 m circa, fissato sull’asfalto.

2 – Come si è rilevato in narrativa, con ordinanza collegiale 13.12.2010, n. 1847, sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Roma.

2.1 – In particolare, dal momento che il condominio ricorrente ha assunto la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la proprietà dell’area su cui insistono le suddette opere contestate apparterrebbe ad altro soggetto, così come già evidenziato in sede procedimentale, ed ha prodotto in giudizio una planimetria, riportante in rosso l’area di sua proprietà, allegata al regolamento condominiale, rispetto alla quale gli interventi edilizi sarebbero esterni, non risultando chiaro a questo Tribunale se effettivamente le opere in questione fossero o meno ubicate in detta area, si è disposto un sopralluogo, nel contraddittorio delle parti, teso ad accertare in modo puntuale tale localizzazione, e si è ordinato il deposito delle relative risultanze.

2.2 – Il Comune di Roma ha eseguito il disposto sopralluogo, ma non in contraddittorio con la controparte, poiché "l’area dove sono state realizzate le opere abusive non risulta(va) essere di proprietà del condominio".

3 – È evidente che con la dichiarazione appena menzionata la stessa Amministrazione ha riconosciuto il dedotto difetto di legittimazione passiva del Condominio in relazione all’intervento contestato.

3.1 – Fondate sono, perciò, le doglianze denunciate sub 1) e 2).

4 – In primo luogo è chiaro il travisamento dei fatti in cui è incorsa l’Amministrazione comunale.

5 – Essa, così facendo, non ha neppure tenuto conto della memoria endoprocedimentale prodotta dal ricorrente condominio, in tal caso determinando anche la dedotta violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), della legge 7.8.1990, n. 241.

6 – In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, potendosi assorbire la censura che non ha costituito precipuo oggetto della presente disamina.

6.1 – Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato.

7 – Per quanto riguarda le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico del Comune di Roma, e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Roma alle spese di giudizio in favore del ricorrente, forfetariamente quantificate in Euro 2.000,00 (2.000/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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