T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4605 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il 10 luglio 2006 la M.P. s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 836 dell’8 marzo 2006 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione e la rimozione delle opere ivi indicate e consistenti nel cambio di destinazione d’uso di due locali garage, resi comunicanti ed adibiti ad abitazione, intervenuto mediante la realizzazione di un bagno, l’apertura di tre varchi finestra e di due porte d’ingresso.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 18 luglio 2006, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 4376 del 26 luglio 2006 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del 5 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La M.P. s.r.l. impugna la determinazione dirigenziale n. 836 dell’8 marzo 2006 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione e la rimozione delle opere ivi indicate e consistenti nel cambio di destinazione d’uso di due locali garage, resi comunicanti ed adibiti ad abitazione, intervenuto mediante la realizzazione di un bagno, l’apertura di tre varchi finestra e di due porte d’ingresso.

Con la prima censura la ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato che non avrebbe potuto essere adottato in relazione ad opere per le quale era stata previamente presentata un istanza di condono edilizio.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/85, applicabile al condono edilizio previsto dal decreto legge n. 269/03 in virtù del richiamo operato dall’art. 32 commi 25 e 28 del testo normativo in esame, la presentazione, entro il termine previsto dalla legge, della domanda di condono accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell’oblazione "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".

Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell’art. 38 l. n. 47/85, l’amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 15297/10; TAR Campania – Napoli n. 1472/08; TAR Puglia – Lecce n. 621/07).

Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa dagli atti risulta che in data 10 dicembre 2004 la ricorrente ha presentato al Comune di Roma un’istanza di condono edilizio (avente prot. n. 2004/185551) concernente le opere indicate nel provvedimento impugnato.

Ogni eventuale contestazione circa la data di ultimazione delle opere e la conseguente concedibilità del beneficio, sollevata dal Comune di Roma nella memoria depositata il 20 luglio 2006 e non rilevabile in maniera inequivoca dagli atti di causa (si esprime in tal senso solo l’esposto dell’amministratore del condominio laddove non risultano univocamente significativi gli atti di accertamento dell’abuso redatti dall’ente locale), dovrà essere risolta nell’ambito del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di sanatoria.

Ne consegue che prima della definizione del procedimento in questione il Comune di Roma, in virtù del richiamato art. 38 l. n. 47/85, non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento sanzionatorio.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento dell’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di emettere, se del caso, all’esito della definizione del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di condono nell’ambito dei poteri di vigilanza e repressione alla stessa riconosciuti dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente.

La peculiarità della vicenda giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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