Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 25-05-2011, n. 20911 Bancarotta fraudolenta Bancarotta semplice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, imputati di bancarotta semplice impropria, quali amministratori di una piccola società che gestiva un bar, dichiarata fallita, interpongono ricorso avverso la sentenza di appello, dolendosi che il giudice di seconde cure abbia erroneamente ravvisato la loro responsabilità, trascurando il fatto per cui la loro società non evidenziava da qualche tempo alcun movimento economico.

In tal caso – essi sostengono – non è ravvisabile il delitto di cui alla L. Fall., art. 217, anche in considerazione dell’agevole ricostruzione contabile effettuata dalla procedura concorsuale, sulla base del corredo contabile conservato.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Sia perchè la decisione espressamente argomenta sul rilievo degli appellanti che essi ripropongono, insistendo su un tema su cui la Corte territoriale si era espressa motivatamente, sia perchè esattamente la sentenza rammenta che la bancarotta semplice è reato di pericolo presunto, secondo la costante lettura data alla L. Fall., art. 217, dal giudice di legittimità (anche testualmente richiamata dal provvedimento). Invero, fattasi di reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all’imprenditore dall’art. 2214 c.c.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori; peraltro, l’obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l’azienda non ha formalmente cessato la attività, anche se manchino passività insolute; esso viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (cfr. ex multis, Cass. Sez. 5,15 marzo 2000, Albini, CED Cass. 215985).

Ne deriva che l’omessa tenuta della contabilità, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, è penalmente sanzionata per la mera possibilità di lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, di talchè si appalesa del tutto irrilevante il fatto della mancanza di un effettivo pregiudizio economico per i creditori o di una reale difficoltà nella ricostruzione del patrimonio dell’ente fallito in conseguenza dell’omissione suddetta.

I ricorsi non sono, pertanto, accolti, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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