Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 25-05-2011, n. 20910

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ne della querela.
Svolgimento del processo

Il ricorrente è imputato di avere cagionato a M.G. lesioni personali lievissime.

Il Tribunale di Napoli, quale Giudice d’appello sulla sentenza di condanna del Giudice di pace di Napoli dell’1.5.2009, ha confermato la prima condanna con sentenza 11.2.2010.

Avverso questa decisione ricorre personalmente il G. instando per l’annullamento poichè:

– è carente la motivazione quanto alla credibilità della versione di accusa ed alle risultanze istruttorie raccolte;

è carente la motivazione quanto alla ricorrenza dell’art. 61 c.p., n. 1 (avere agito per motivi futili) e relativamente alle ragioni sottostanti alla misura della pena inflitta dal giudice;

– il reato è estinto del reato per remissione della querela.
Motivi della decisione

Al ricorso è allegata copia del verbale di remissione di querela e della relativa accettazione, atti datati 9.4.2010.

Ancorchè successiva alla sentenza di secondo grado e, quindi, occorsa nella fase del giudizio di cassazione, è operativa la remissione di querela, debitamente accettata (cfr. Cass. Sez. 2, 28.4.2010, Lo Conte, CED Cass. 247088).

Tanto determina l’estinzione del reato, non apparendo in alcun modo evidente la prova di innocenza del ricorrente e risultando formalmente ineccepibili gli atti remissori.

Pertanto la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo che le spese gravino sul querelato, come da espressa richiesta delle parti.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela e condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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