T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4601 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Roma in data 10 febbraio 2006 e depositato il successivo 9 marzo 2006 parte ricorrente espone che in data 1° luglio 2002 l’Ente Parco "Roma Natura" adottava un piano di assetto della riserva naturale della "Valle dei Casali" prevedendo un piano di riqualificazione che comprendeva un’area attrezzata a servizi, offerta dai proprietari privati.

I ricorrenti sono appunto comproprietari del terreno dove avrebbe dovuto essere realizzata l’area attrezzata a servizi, sicchè essi richiedevano all’Ente Parco il nulla osta per poter procedere all’opera di manutenzione della zona, nulla osta che veniva rilasciato in data 25 novembre 2002.

La vicenda proseguiva con i seguenti passi:

– richiesta all’Ente per la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nell’ambito del progetto di riqualificazione paesaggistica dell’area per un’estensione complessiva di mq. 7.782, secondo un progetto che in data 19 gennaio 2004 otteneva un finanziamento a cura del Comune di Roma;

– procedimento penale a carico dei ricorrenti a causa di esposti del Comitato di Tutela della Valle dei Casali con conseguente sospensione dei lavori;

– richiesta di nulla osta per A) bonifica del terreno dai materiali di risulta e smaltimento a discarica, B) eliminazione degli infestanti, C) canale di drenaggio per la raccolta e lo smaltimento delle acque, D) ripristino del pozzo esistente, E) sistemazione degli alberi;

– rilascio del nulla osta n. 3553 del 14 giugno 2004 da parte dell’Ente Parco per gli interventi di cui ai punti A) B) ed E), mentre per il ripristino del pozzo di cui al punto D l’Ente si riservava di verificarne la legittimità;

– invio all’Ente Parco dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di Roma per l’attività già esistente di parcheggio, onde realizzare il cavo per l’allaccio in fogna necessario;

– presentazione della DIA a prot. 69395 in data 23 novembre 2004 con allegato nulla osta dell’Ente per gli interventi autorizzati;

– richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di manutenzione resisi necessari per il completamento dell’impianto arboreo in data 16 febbraio 2005;

– in data 14 marzo 2005 rilascio da parte dell’Ente Roma Natura del nulla osta al n. 1518 in cui rilevata la necessità del trattamento con "terra stabilizzata" per un’area di mq. 2.276 l’Ente autorizzava:

– – A) sistemazione del pianoro in terra stabilizzata e prato per circa mq. 2276;

– – C) manutenzione del muro di contenimento su Via dei Tarugi;

– – D) completamento con spostamento del cancello di ingresso;

– – E) recinzione in rete e siepe su Via di Forte Bravetta;

– – F) sistemazione vegetale;

– in data 4 maggio 2005 richiesta da parte del direttore dei lavori di una autorizzazione per la realizzazione di una fossa di drenaggio in materiale inerte e collocazione di un tubo drenante sul fondo della stessa al fine di raccogliere le infiltrazioni e canalizzarle nella fognatura pubblica;

– ulteriore nulla osta n. 2725 in data 10 maggio 2005 da parte dell’Ente "Roma Natura" per effettuare i lavori di manutenzione del muro di contenimento su Via di Forte Bravetta;

– in data 19 settembre 2005 sopralluogo dell’Ufficio Tecnico del Municipio XVI al fine di accertare la conformità dei lavori in corso alle autorizzazioni rilasciate, sul posto oggetto del provvedimento impugnato e susseguente sequestro di una superficie maggiore rispetto a quella interessata dalle lavorazioni (circa mq. 2.900 invece di mq. 2276);

– 5 luglio 2005: richiesta di accesso agli atti da parte dei ricorrenti, non concesso sul presupposto del procedimento penale, peraltro già conclusosi con l’archiviazione;

– in data 13 dicembre 2005 notifica del provvedimento impugnato.

Avverso tale atto gli interessati deducono:

– Violazione di legge per motivazione insufficiente;

– Violazione di legge per disparità di trattamento;

– Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione;

– Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria per incompletezza e/o non veridicità della stessa;

– Eccesso di potere per disparità di trattamento;

– Eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento.

Concludono chiedendo la sospensione del provvedimento impugnato e l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

Alla Camera di Consiglio del 7 aprile 2006 sono stati disposti incombenti istruttori, parzialmente eseguiti in data 25 maggio 2006 e con ordinanza del successivo 29 maggio è stata disposta la reiterazione dei predetti incombenti, mediante una verificazione volta a rispondere a quattro quesiti, meglio oltre indicati, con accoglimento, nelle more, dell’istanza cautelare.

Eseguito l’incombente è stata accolta l’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 10 novembre 2006.

Previo scambio di memorie tra le parti, infine, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è in parte fondato e va accolto con riferimento agli esiti della disposta verificazione effettuata in data 8 novembre 2006.

Con esso i ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale con la quale il Municipio XVI del Comune di Roma ha ingiunto loro la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, in ordine alle seguenti opere relative ad un’area a verde attrezzato da realizzare nel Parco della Valle dei Casali. L’ingiunzione motiva che: "la superficie si presenta spianata con dimensioni difformi da quanto assentito con "DIA e N.O. Roma Natura" circa mq. 2.900. Realizzazione di un tubo drenante – Modifica dell’assetto originale delle quote con alterazione delle curve di livello per ampliamento dell’area pianeggiante. Sull’area per una superficie di mq. 2150 è presente del ghiaione per uno spessore variabile da 10 a m. 30", il tutto senza concessione edilizia.

2. Con un primo gruppo di motivi i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione del provvedimento gravato, e sostanzialmente con le stesse argomentazioni, con un secondo gruppo ne lamentano l’eccesso di potere per falsità dei presupposti.

Contestano in particolare che la superficie spianata sia di mq. 2.900 maggiore di quella di mq. 2.150 assentita col nulla osta n. 3553 del 14 giugno 2006.

Oppongono che l’accertamento effettuato durante il sopralluogo ha avuto un esito del tutto carente, sul quale si è poi basata la determinazione impugnata, dal momento che non è stata presa in considerazione alcuna delle osservazioni presentate; e cioè che:

A) quanto alla contestazione delle quote, gli accertamenti sono stati effettuati a lavori non ultimati e sulla base di parametri del tutto errati. La quota di arrivo al termine delle lavorazioni autorizzate col nulla osta n. 3553 del 2004 deve essere di 68,1, rispetto alle iniziale 68,6. E detta quota si raggiungerà al termine delle attività, mediante rimozione di uno spessore di cm. 40 per formare il sottofondo dell’area. Laddove la lavorazione è stata ultimata essa è rimasta sostanzialmente immutata come si evince dall’andamento del fondo limitrofo;

B) insistono che la superficie interessata dalle lavorazioni in corso corrisponde a quanto autorizzato con DIA e con nulla osta dell’Ente e gli organi accertatori non hanno voluto far proprie le osservazioni del direttore dei lavori;

C) l’alterazione delle quote del ghiaione come oscillanti tra i m.10 ed i m. 30 è erronea e non tiene conto della procedura seguita per la realizzazione dei piani di terra stabilizzata. In particolare a) il primo nulla osta autorizzava un abbassamento del piano di campagna di circa cm. 50,00; b) il secondo nulla osta autorizzava lo scavo di ulteriori cm. 50,00 per la realizzazione di un sottofondo di cm. 40 e dello strato finale di cm. 15. In sostanza il terreno era in realtà sceso a meno m. 1,05;

D) il tubo drenante non è stato mai realizzato. Sul terreno esiste un condotto fognario, regolarmente comunicato all’Ente Roma Natura ed al Municipio XVI ed è funzionale all’allaccio in fogna all’acquedotto comunale per l’attività autorizzata di parcheggio finanziato dal Comune di Roma.

I ricorrenti insistono sulla disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni, quale è quella del Parco di Proba Petronia le cui metodologie di sistemazione del terreno l’Ente "Roma Natura" ha ritenuto simili a quelle progettate per la ridetta area e cioè con sistemazione di terra stabilizzata, drenante e realizzata con base di pozzolana.

Lamentano che la presunta realizzazione delle opere indicate nella motivazione del provvedimento impugnato è la conseguenza di un’errata valutazione dello stato dei luoghi, di un’istruttoria eseguita in modo approssimativo, superficiale e con scarsa perizia.

3. I quesiti posti dalla sezione in verificazione sono stati i seguenti:

"1. se l’area interessata dall’intervento autorizzato abbia un’estensione di mq. 2900;

2. se sia stata realizzata la posa di un tubo drenante;

3. se sia stata effettuata una modifica del livello originario delle quote al di fuori di quanto autorizzato con i successivi nulla osta e Dichiarazioni di inizio Attività e tenendo presente che la contestazione viene effettuata durante il corso dei lavori e la quote sono quelle finali;

4. se sull’area sia presente ghiaione per spessori variabili da 10 a 30 metri;".

4. Le risposte che sono state date alla verificazione espletata l’8 novembre 2006, consentono di accogliere parzialmente la censura di difetto di motivazione e dei presupposti nel provvedimento impugnato.

Infatti, come è dato rilevare dal verbale prodotto in atti in ordine al primo quesito, quanto alle dimensioni della superficie relativa ai lavori, le parti hanno concordato che "l’area interessata dallo spianamento del terreno è conforme alla DIA, progetto e nulla osta rilasciati."

Relativamente al secondo quesito, concernente l’esistenza del tubo drenante non autorizzato, il verbale reca che "entrambe le parti dichiarano che sul terreno oggetto dei lavori non è stato predisposto alcun tubo drenante, bensì un tubo fognario in attesa delle autorizzazioni".

Sul quarto quesito, relativo alla profondità dello strato di ghiaione, nella determinazione impugnata pari a m. 10 – 30, dal verbale si evince che "le parti concordemente rilevano che sul terreno è stato apposto ghiaione per una misura di circa cm. 30 – 40 e l’indicazione di m. 10 – 30 riportata nella determinazione è errata" ed anzi il rappresentante tecnico del Municipio XVI dichiara, altresì, essersi trattato di un errore di battitura e che nei precedenti sopralluogo e verbali viene indicato lo spessore variabile di cm. 30.

Quanto al terzo quesito, relativo alle quote del terreno ante e post sistemazione, mentre i rappresentanti dei ricorrenti hanno confermato tutte le osservazioni "contenute nel ricorso introduttivo del giudizio" e riportate sopra al punto C), per cui lo scavo per la sistemazione del terreno si approfondirebbe di m. 1,05, invece il rappresentante tecnico del Municipio XVI, in verbale, rileva che "il pianoro presenta uno scavo di circa m. 1,50 rispetto alle quote depositate in Comune, in difformità ai cm. 50 autorizzati da "Roma Natura",…"; a tale osservazione invece "parte ricorrente conferma quanto già dedotto nei precedenti atti del giudizio, facendo presente che i lavori non sono ultimati".

In ordine a questo punto in particolare è da rilevare che, al momento in cui il rilievo è stato effettuato, in effetti si presentava una discrasia rispetto al nulla osta n. 3553 del 14 giugno 2004 in ordine alla profondità dello scavo. In particolare il nulla osta testualmente autorizzava "i soli interventi indicati nella relazione tecnica al punto A, B ed E’ e quello che interessa è recato dal punto A) della detta relazione, stante la quale il progetto prevedeva che fosse effettuata una: "A) bonifica del terreno dai materiali di risulta e smaltimento a discarica autorizzata da effettuarsi sul pianoro soprastante e sul versante, con ripristino delle quote originarie (ca. 50 cm. al di sotto dell’attuale livello) da effettuarsi con mezzo meccanico minore come di seguito specificato". In sostanza, come ha anche rilevato dal Comune nella nota a prot. n. 31292 del 16 maggio 2006, l’Ente "Roma Natura" aveva autorizzato uno sbancamento del terreno per circa cm. 50 passandosi dalla quota del terreno ante sistemazione pari a mslm. 68,60 a quella post sistemazione pari a mslm. 68,10, mentre, al sopralluogo di cui al verbale della verificazione, risultava uno sbancamento di circa m. 1,50 da riempirsi con circa cm. 30 di inerte e con più di un metro di terra, in chiara difformità dal nulla osta.

Contrariamente a quanto in ricorso sostenuto il secondo nulla osta a n. 1518 del 14 marzo 2005, non autorizzava l’approfondimento di ulteriori cm. 50 per la realizzazione di un sottofondo di cm. 40 e dello strato finale di cm. 15, andando questi ad aggiungersi ai cm. 50 già autorizzati con il primo, perché tale atto, anziché rinviare alla relazione tecnica come effettuato con il primo, specificava che erano consentiti gli interventi "così descritti nella legenda allegata agli elaborati grafici: A- sistemazione del pianoro in terra stabilizzata e prato per circa 2.276 mq;", mentre tutte le altre opere con esso consentite non riguardavano lo scavo e la sistemazione del piano di campagna.

La circostanza poi che l’Ente Parco avrebbe autorizzato analoghe sistemazioni, come osservato, nel caso del Parco Proba Petronia del Pineto non rileva nella fattispecie in esame, del tutto diversa, come peraltro posto in evidenza dallo stesso Ente e riportato dai ricorrenti (pag. 20 del ricorso), laddove l’Ente Parco con la comunicazione del 9 dicembre 2005, a prot. n. 6921 avrebbe sostenuto che "le metodologie utilizzate nei percorsi in terra stabilizzata realizzate dall’Ente stesso nella area Proba Petronia sono simili" – appunto non uguali – "a quella citata nella nota a prot. n. 6735 del 30 novembre 2005"; né sarebbe logico ipotizzare diversamente, dal momento che i due terreni sono situati in zone diverse e presumibilmente su substrato geologico diverso.

Tale parte della determinazione a demolire va, dunque, ritenuta scevra dalle dedotte censure con conseguente legittimità dell’ordine di ripristino delle quote del piano di campagna, che, anche se non espressamente previsto da detto ordine, dovranno seguire i parametri di cui al nulla osta rilasciato dall’Ente Parco "Roma Natura" in data 14 giugno 2004 a n. 3553.

5. Il ricorso va pertanto accolto come sopra evidenziato e per l’effetto va annullata la determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Municipio XVI n. 2074 del 25 novembre 2005 tranne che per la parte riguardante il ripristino delle quote del piano di campagna, come in motivazione chiarito

6. La soccombenza solo parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Municipio XVI n. 2074 del 25 novembre 2005 tranne che per la parte riguardante il ripristino delle quote del piano di campagna, come pure in motivazione chiarito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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