Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 19695 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 28/36/07, depositata il 17.4.07, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (OMISSIS) avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società Riccardo Gay Model Management s.r.l. nei confronti dell’avviso di accertamento, emesso a seguito dell’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte e sanzioni per IRPEG ed IRAP, relative all’anno 1998. 2. La CTR riteneva, invero, che i giudici di prime cure avessero correttamente vagliato le ragioni della società e quelle dell’amministrazione finanziaria, e che elementi favorevoli a favore della contribuente ben potessero desumersi dal giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della Riccardo Gay Model Management s.r.l., per reati connessi alla vicenda processuale in esame.

3. Per la cassazione della sentenza n. 28/36/07 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, al quale la Riccardo Gay Model Management s.r.l. ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, proposta nel controricorso dall’intimata Riccardo Gay Model Management s.r.l.

1.1. Rileva, invero, la società resistente che, in data 27.5.08 – come si evince, altresì, dall’atto di notifica in rinnovazione del successivo ricorso del 21.6.08 – era stato notificato dall’Avvocatura dello Stato, presso la sede legale della società, un primo ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Lo stesso atto era stato, peraltro, notificato dalla difesa erariale anche al Dr. Francesco Spinoso, difensore costituito nel giudizio di appello nel quale la Riccardo Gay s.r.l. rivestiva la qualità di appellata, presso lo Studio Tributario Internazionale, in (OMISSIS), ove la società contribuente aveva eletto domicilio, in persona del predetto difensore. Tale notifica non era, tuttavia, andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, per cui il ricorso per cassazione era stato notificato in rinnovazione, in data 24-28.6.08, alla Riccardo Gay s.r.l. presso il codifensore in appello, avv. Gianni Marongiu, nello studio di quest’ultimo, sito in (OMISSIS).

Senonchè, essendo stata tale seconda notifica effettuata oltre il termine di un anno – previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo previgente, applicabile alla fattispecie ratione temporis) – dal deposito della sentenza di appello, avvenuto il 17.4.07, il ricorso per cassazione, nonostante l’effettuata notifica in rinnovazione, dovrebbe essere dichiarato inammissibile, ad avviso dell’ intimata, essendo l’Avvocatura dello Stato ormai decaduta dal potere di impugnare la sentenza di secondo grado.

1.2. Nè la costituzione della Riccardo Gay s.r.l. nel presente giudizio di legittimità, avvenuta con controricorso depositato l’11.7.08, potrebbe valere ad ovviare alla tardività del ricorso, atteso che detta costituzione, avvenuta a termine di impugnazione ampiamente scaduto, potrebbe, a parere dell’intimata, sanare la nullità della notifica dell’atto introduttivo solo con efficacia ex nunc, ossia con effetto dalla suindicata data di deposito del controricorso.

1.3. L’eccezione è infondata e va disattesa.

1.3.1. Rileva, invero, la Corte che, dall’esame della sentenza di appello, si evince che la Riccardo Gay Model Management s.r.l. nel giudizio di secondo grado era difesa da più codifensori, tra i quali il dr. Francesco Spinoso – che rivestiva, altresì, la qualità di domiciliatario della parte – e l’avv. Gianni Marongiu, attuale difensore dell’odierna intimata.

Ne consegue che la notifica in rinnovazione del ricorso per cassazione, avvenuta in data 24-28.6.08 presso il professionista da ultimo menzionato, è stata effettuata dall’Avvocatura dello Stato presso uno dei difensori costituiti in secondo grado, ancorchè non avente la qualità di domiciliatario della parte.

1.3.2. Ebbene – come questa Corte ha già avuto modo più volte di precisare – la notificazione del ricorso per cassazione al codifensore costituito della parte appellata, privo della qualità di domiciliatario della medesima per il giudizio di appello, deve ritenersi nulla e non inesistente. E’, invero, del tutto evidente che, in siffatta ipotesi, la notifica del ricorso, benchè eseguita in un luogo diverso da quello prescritto (presso il procuratore costituito, che sia anche domiciliatario, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1), non è, tuttavia, priva di un astratto collegamento con il destinatario, poichè il professionista, presso cui l’atto risulta notificato, è pur sempre un difensore costituito del destinatario.

Ne discende che la notifica in tal modo effettuata, in quanto determina, non già l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, bensì la sua nullità, è sanata, con effetto ex tunc, per raggiungimento dello scopo ( art. 156 c.p.c.), per effetto della costituzione in giudizio dell’intimato, ancorchè questa avvenga dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, ed anche se effettuata al solo scopo di eccepire la nullità (cfr., tra le tante, Cass. 15190/05, 10119/06, 1108/06, 20731/10, 6470/11).

1.3.3. L’avvenuta sanatoria, con efficacia retroattiva, della nullità della notifica del ricorso per cassazione esclude, pertanto, nel caso concreto la dedotta inammissibilità del ricorso per tardività; per il che l’eccezione proposta, in tal senso, dalla Riccardo Gay s.r.l. deve essere rigettata.

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. 2.1. Osserva, invero, l’Ufficio che la ripresa a tassazione, costituente oggetto dell’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente, si fondava su un assunto di fondo dell’amministrazione finanziaria, e cioè sul carattere fittizio della società inglese Riccardo Gay International Ltd., costituente una "società non operativa, fitti ziamente interposta nelle transazioni commerciali della contribuente, al fine di abbattere la sua base imponibile in Italia e far emergere parte degli utili del gruppo all’estero".

In tal senso, l’amministrazione finanziaria aveva rilevato, nel giudizio di appello, che i costi recuperati a tassazione, poichè ritenuti non deducibili, inerivano essenzialmente alla corresponsione a favore di due società inglesi – la Lyon Trading Ltd. in una prima fase, esauritasi in precedenti periodi di imposta, poi, la Riccardo Gay International Ltd. – di una commissione pari al 15%, quale compenso per lo svolgimento del compito di scelta e gestione delle modelle (ed. scouting), effettuata in relazione all’attività svolta dalla Riccardo Gay Model Management s.r.l. Quest’ultima, invero, è una società di servizi, che ricerca e seleziona, per i propri clienti, modelli/e per sfilate, ed effettua servizi fotografici ed altre attività connesse.

Tali società estere, che – a detta della contribuente – provvedevano al pagamento dei compensi alle modelle, erano, tuttavia, risultate – a seguito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza – del tutto prive di personale e di qualunque struttura operativa idonea a svolgere l’attività concernente le prestazioni fatturate.

Per tali ragioni, pertanto, l’Ufficio era pervenuto al convincimento che il compenso corrisposto dalla Riccardo Gay s.r.l. alle consociate estere – ed in particolare per l’annualità 1998 – nella misura suindicata, fosse da ritenersi afferente ad operazioni inesistenti e, quindi, reddito sottratto all’imposizione fiscale.

2.2. Senonchè il giudice di appello – stando alle deduzioni della ricorrente – non avrebbe in alcun modo preso in considerazione i diversi mezzi di prova allegati dall’amministrazione a sostegno del gravame, nessuna traccia rilevandosi, al riguardo, nella stringata motivazione dell’impugnata sentenza.

La CTR avrebbe, invero, fondato l’impugnata decisione esclusivamente sull’esistenza di un giudicato penale (di assoluzione del legale rappresentante della Riccardo Gay s.r.l.) favorevole alla società contribuente, e sull’apodittica considerazione della correttezza del percorso decisionale seguito dal giudice di appello.

Di qui la censura di insufficiente motivazione, mossa dall’Agenzia delle Entrate all’impugnata sentenza.

2.3. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

2.3.1. Questa Corte ha, infatti, più volte – ed anche di recente – avuto modo di puntualizzare che il motivo di ricorso con il quale si denunci l’omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione, deve indicare il fatto controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente. Al riguardo si è, inoltre, precisato che per "fatto" deve intendersi, non una "questione" o un "punto" della sentenza (come prevedeva il testo previgente dell’art. 360 c.p.c., n. 5), bensì un fatto vero e proprio, ossia un fatto principale ex art. 2697 c.c., che dia luogo alla costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante (fatto di per sè decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), ovvero un fatto secondario, dedotto, cioè, in funzione di prova di un fatto principale, purchè sia – a sua volta – controverso e decisivo (cfr. Cass. 12990/09, 2805/11).

Per quanto concerne, più in particolare, la denuncia di difetto di motivazione che investa la mancata ammissione o l’omessa valutazione di prove costituende o di documenti prodotti in causa, o ancora l’omessa o insufficiente valutazione di risultanze probatorie o processuali, questa Corte ha, poi, avuto modo di precisare che il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato, o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione. Quest’ultima è, infatti, finalizzata a consentire alla Corte – in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso – il controllo della decisività dei fatti da provare e delle prove stesse (v., tra le tante, Cass. 17915/10, 4201/10).

2.3.2. Orbene, nel caso concreto, l’amministrazione ha indicato nel ricorso il fatto centrale controverso, costituito – come si evince dalla stessa impugnata sentenza – nella sussistenza di un’interposizione fittizia della società estera summenzionata nei rapporti tra la Riccardo Gay s.r.l. ed i propri collaboratori (modelli/e), in conseguenza della quale l’odierna intimata aveva corrisposto a detta società estera un compenso per l’attività svolta nel suo interesse (15% sui compensi corrisposti ai modelli/e), al fine di sottrarre materia imponibile al fisco italiano e di trasferirla alla controllata inglese, sotto forma di fittizie commissioni. La suindicata circostanza, dedotta dall’amministrazione nel giudizio di merito, aveva dato origine all’atto impositivo impugnato nel presente giudizio, ponendosi, pertanto, come il fatto costituivo principale della situazione giuridica controversa.

L’Ufficio ha, inoltre, provveduto ad indicare nel ricorso tutti i mezzi istruttori dedotti nel giudizio di appello (dichiarazioni spontanee rese dall’amministratore unico della Riccardo Gay s.r.l., dichiarazioni rese dalla sig.ra M.C.A., dichiarazioni rese dal sig. G.G., dipendente della Riccardo Gay s.r.l., documentazione extracontabile reperita in sede di verifica) , ed ha integralmente trascritto, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, l’intero contenuto delle deposizioni suindicate.

2.3.3. Per converso, nell’impugnata sentenza non vi è menzione alcuna di tali mezzi istruttori, avendo la CTR del tutto omesso di considerare la fonti di prova allegate dall’amministrazione finanziaria.

Ed invero, la motivazione dell’impugnata sentenza si fonda esclusivamente sul giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della Riccardo Gay s.r.l. – che, peraltro, come più volte affermato da questa Corte non ha neppure efficacia vincolante nel processo tributario, potendo fornire al giudice solo materiale indiziario, da valutare nel quadro complessivo degli elementi di prova acquisiti nel giudizio (Cass. 10945/05, 5720/07, 20860/10) – e sull’acritico rinvio alla sentenza di primo grado, apoditticamente considerata convincente ed esaustiva sul punto in discussione.

La totale obliterazione di elementi probatori che, ove considerati, avrebbero potuto indurre la CTR ad una diversa decisione del giudizio, evidenzia – a parere della Corte – la sussistenza del vizio motivazionale denunciato dall’Agenzia delle Entrate.

3. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, in accoglimento del ricorso dell’amministrazione, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che – tenuto conto di quanto statuito da questa Corte – dovrà adeguatamente motivare in ordine al fatto controverso costituito dalla sussistenza, o meno, di operazioni commerciali inesistenti, nei rapporti tra la Riccardo Gay Model Management s.r.l. e la Riccardo Gay International Ltd, che abbiano dato luogo a costi non deducibili ai fini IRPEG ed IRAP, previa adeguata valutazione dei mezzi di prova articolati dall’amministrazione finanziaria.

4. Il giudice di rinvio provvedere, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvedere alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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