T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4600 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale di Roma in data 15 marzo 2006 e depositato il successivo 21 marzo, la società ricorrente impugna la determinazione a demolire opere abusive realizzate su un immobile situato in Roma e consistenti in "1 Piano garage – unico locale non tramezzato a box come previsto nel progetto approvato; cambio di destinazione d’uso da quattro locali box e due cantine a tre unità abitative con predisposizione di impianto idrico per locali bagno e cucina, rifiniti con porte e finestre e citofoni, per complessivi mq. 97,50 e mc. 312 circa; maggiore sbancamento per mq. 152 circa con destinazione garage; modifiche prospettiche a fronte strada nel muro di confine ove non sono stati aperti i quattro varchi carrabili previsti nel progetto approvato, il piano garage non ha più i collegamenti con il sovrastante piano abitativo in quanto sono state eliminate le sei scale di collegamento previste; 2) piani abitativi – piano terra: ampliamenti vari…; piano primo: ampliamenti per mq. 45,45…" il tutto in totale difformità al progetto esistente.

Avverso tale atto la società ricorrente deduce: errore di fatto e violazione di legge. Rappresenta che a seguito del sopralluogo effettuato nel febbraio 2005 dalla Polizia Municipale l’immobile veniva sequestrato ed aperto un procedimento penale a carico degli autori dell’illecito. Successivamente la Procura della Repubblica disponeva il dissequestro ed il direttore dei lavori presentava domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 proponendo una serie di modifiche e soluzioni tecniche conformi alla disciplina urbanistica, se non che la società ricorrente si vedeva ingiungere la demolizione, prima ancora che il Comune si fosse pronunciato sulla istanza anzidetta. Con altra censura parte ricorrente fa valere il difetto di motivazione nella ingiunzione in epigrafe, sprovvista di qualsivoglia indicazione delle ragioni per le quali essa è stata adottata.

Conclude chiedendo la concessione della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha rassegnato opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 21 aprile 2006 l’istanza cautelare è stata accolta fino alla definizione del procedimento di accertamento di conformità.

Il ricorso è pervenuto per la decisione alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011 alla quale il Collegio ha dovuto constatarne la improcedibilità.

Infatti con nota per l’udienza pubblica parte ricorrente ha reso noto che il procedimento penale aperto dinanzi al Tribunale di Roma si è concluso con sentenza n. 20274/07 del 10 ottobre 2007 divenuta irrevocabile in data 23 novembre 2007 con la quale quel Tribunale ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli amministratori della società in ordine ai reati loro ascritti, perché estinti per intervenuta oblazione, ritenuta congrua dal Comune; ed ha prodotto altresì il permesso a costruire in sanatoria n. 451 del 4 giugno 2007 per i lavori di avvenuta variante al permesso a costruire n. 430/c del 9 aprile 2003 a suo tempo rilasciato per l’immobile in Roma Via A. Fava, n.14 e come sopra descritti.

Avuto riguardo anche alla compiuta relazione in data 23 dicembre 2010 resa dal Municipio 19°, non pare, dunque, che in capo alla ricorrente residui alcun interesse alla coltivazione del ricorso, rilevato che l’ingiunzione a demolire impugnata è da considerarsi tamquam non esset, poiché superata dal rilascio del permesso a costruire in sanatoria di cui sopra, con il quale l’Amministrazione comunale ha ritenuto conformi allo strumento urbanistico i lavori di avvenuta variante alla concessione edilizia a suo tempo rilasciata n. 430/c del 2003, prima sanzionati con la ridetta determinazione dirigenziale impugnata.

Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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