T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4595 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

enza in forma semplificata;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato;

AVUTO riguardo alla circostanza che con esso la società interessata, in atto titolare di un bar ristorante nel Comune di Capodimonte, impugna l’ingiunzione in epigrafe con la quale l’Amministrazione comunale le ha ordinato la demolizione delle seguenti opere:

"Ampliamento di tettoia in legno, zona fronte lago, costituita da pilastri in legno della sezione di cm. 20×20 con copertura di travetti in legno e tavolato e sovrastante manto impermeabilizzante. Le dimensioni della tettoia abusiva sono di mt. 8,50 x 2,25 h max mt. 3,64 e min. 3,44;

Copertura di una superficie, zona fronte lago, di mt. 5,10 x 8,50 con struttura prefabbricata costituita da pilastri in legno della sez. di cm. 11,50 x 11,50 e manto di copertura con elementi scorrevoli tipo tendaggio;

Installazione su tutto il perimetro della superficie coperta, zona fronte lago, di teloni in PVC in parte trasparenti e in parte non trasparenti che hanno di fatto tamponato una superficie di mq. 156,35….oltre alle aperture tamponate con i teli in PVC è stata installata anche una porta a due ante della lunghezza di mt. 2,30 ed h di mt. 2,80;

Ampliamento lato est del fabbricato di un locale in muratura destinato a cucina. Dimensioni della porzione abusiva mt. 1,80 ed h in gronda m. 3,45;

Chiusura sul lato fronte V.le Regina Margherita di una superficie di mt. 20,00 x 4,00 mediante una tenda superiore ed installazione sul perimetro di un parapetto in legno e sovrastanti finestrature in parte chiuse con vetri ed in parte con teli in PVC;

Realizzazione di una porta in legno e vetri, delle dimensioni di mt. 2,10 x 2,50 per accedere al vano sopra detto da V.le Regina Margherita;" il tutto in difformità del permesso a costruire n. 38 del 13 luglio 2005 ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al DM 20 ottobre 1960 e al D.M. 18 febbraio 1969 ed a vincolo ex art. 134 c.1. lett. b e art. 142 c.1, punti B) e C) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

AVUTO riguardo alle censure che parte ricorrente propone avverso il ridetto provvedimento:

1. violazione o falsa applicazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 del d.P.R. 6giugno 2001, n. 380, degli articoli 15, 16 e 17 della L.R. Lazio n. 15 dell’11 agosto 2008, n. 15. La società interessata sostiene che del tutto illegittimamente l’Amministrazione comunale ha sanzionato la realizzazione in questione tramite l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che tale norma sanziona le opere realizzate in assenza di permesso a costruire oppure in totale difformità o con variazioni essenziali, laddove la definizione delle variazioni essenziali è rimessa al successivo articolo 32. Quest’ultimo poi riproduce integralmente il testo dell’art. 8 della legge n. 47 del 1985. Anche la Regione Lazio aveva già disciplinato con L.R. n. 36 del 1987 le cd. variazioni essenziali ai fini e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della l. n. 47 del 1985 e la norma applicabile ratione temporis sarebbe appunto la ridetta L.R. n. 36 del 1987 e non la sopravvenuta L.R. n. 15 del 2008. Non sarebbe neppure applicabile la disciplina recata dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, perché la struttura realizzata insiste sul demanio e quindi semmai il Comune avrebbe dovuto applicare l’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001;

2. Violazione o falsa applicazione degli articoli 3, 6, 8, 10, 22 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, incompletezza dell’istruttoria, travisamento dei fatti materiali ed ingiustizia manifesta. Parte ricorrente lamenta che in base alle definizioni che l’art. 10 del detto d.P.R. n. 380 del 2001 offre degli interventi edilizi che necessitano di permesso a costruire ed in base altresì alle definizioni di cui all’art. 3 del medesimo d.P.R. in ordine agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere esistenti nell’area interessata ai provvedimenti oggetto del presente ricorso, nella parte in cui l’amministrazione vi ha ravvisato la tamponatura di una zona fronte lago e di una zona fronte Viale Regina Margherita non possono essere oggetto di un provvedimento di ingiunzione di demolizione in quanto di natura non edilizia e quindi non essendo interventi edilizi, non si può ravvisare alcun abuso ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001;

3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 31, 32, 33, 34 del d.P.R. 6giugno 2001, n. 380, degli articoli 15, 16 e 17 della L.R. Lazio n. 15 dell’11 agosto 2008, n. 15, dell’art. 8 della L.R. Lazio n. 36 del 2 luglio 1987, incompletezza dell’istruttoria, travisamento di fatti materiali, ingiustizia manifesta. L’interessata sostiene che agli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo si applica la disciplina di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 che comporta l’applicazione di un diverso regime sanzionatorio il quale non comporta né l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune né vincola la commerciabilità dei manufatti. In particolare nell’area oggetto del provvedimento non vi sono opere realizzate in difformità del permesso a costruire come sostenuto dal Comune nel provvedimento impugnato; né possono essere considerati tali i tendaggi, o le fioriere o i pannelli in legno e PVC, oppure ancora le porte, semplicemente appoggiate ai medesimi pannelli, peraltro rimuovibili; se tale caratteristica – quella della difformità – dovesse predicarsi della tettoia, sostiene la ricorrente che la non perfetta corrispondenza tra il disegno del progetto al permesso a costruire e l’opera effettivamente realizzata, comporterebbe unicamente una lieve divergenza nell’area coperta dalle intemperie, senza alterare in alcun modo la struttura, la destinazione di uso, la superficie, la cubatura ed il profilo del fabbricato;

4. illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del principio di proporzionalità, vizio della motivazione, contrasto e contraddittorietà con il provvedimento di rilascio del permesso a costruire n. 38 del 2005 e con il provvedimento di concessione amministrativa dell’area in oggetto e dei successivi provvedimenti modificativi, travisamento dei fatti, violazione di norme interne, ingiustizia manifesta, incompletezza dell’istruttoria; l’Amministrazione comunale ha mancato di ponderare soluzioni alternative alla demolizione ed, in particolare, posto che nel permesso a costruire era previsto che le strutture oggetto del permesso "dovranno essere smontate a semplice richiesta dell’amministrazione comunale" ad eccezione della gronda – adempimento per il quale la ricorrente ha corrisposto un onere di Euro 2.500,00, il Comune avrebbe potuto richiedere lo smontaggio alla ricorrente. Quest’ultima poi rappresenta che per l’occupazione demaniale versa al Comune il canone annuo, come per legge, per l’esercizio dell’attività commerciale di somministrazione al pubblico di cibi e bevande sulla ridetta area demaniale. La circostanza che ella paghi il canone comporta che per tutto l’anno possa usare del suolo anche delimitandolo con tendaggi onde impedire i danni dovuti a condizioni metereologi che avverse;

5. violazione del principio di proporzionalità, violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 8 della legge n. 241 del 1990 come modificati con legge 11 febbraio 2005, n. 15 in relazione al contrasto e contraddittorietà con il provvedimento di rilascio del permesso a costruire n. 38 del 2005, incompletezza dell’istruttoria. Secondo le prospettazioni di parte ricorrente è mancata del tutto una adeguata istruttoria, il che ha avuto le sue ricadute sulla motivazione del provvedimento, anche avuto riguardo a precedenti provvedimenti;

CONSIDERATO che la maggior parte delle doglianze proposte appaiono smentite in fatto dalla stessa produzione documentale di parte ricorrente, laddove l’apparato fotografico ante e post operam mostra di tutta evidenza l’entità delle opere realizzate;

PREMESSO che sotto questo profilo ed anche ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie dal punto di vista normativo, le opere consistenti in interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di un immobile a destinazione Bar Ristorante autorizzate con il permesso a costruire n. 38 del 2005, rilasciato a favore della ricorrente, afferiscono anche ad una costruzione abusiva, il cui progetto di sanatoria era stato respinto sin dal 24 febbraio 1989 e per la quale è stata riproposta istanza di condono in data 30 marzo 2004; e rilevato che, in attesa della decisione sul condono, la parte abusiva è stata stralciata dal progetto per il quale la ricorrente ha ottenuto il permesso a costruire n. 38 del 2005;

RILEVATO che gli ampliamenti e le altre opere meglio nell’ordinanza descritte erano realizzate in tubolare di ferro, ancorati alla parete della costruzione principale e poggianti su pavimento di cemento piastrellato e che attualmente le dette strutture sono state sostituite da pilastri in legno e coperte in parte da tettoia inamovibile ed in parte da tenda ritraibile e che i laterali sono in parte chiusi da finestre ed in parte da tende in PVC che possono essere arrotolate al sommo dell’apertura che esse servono a proteggere;

RILEVATO tuttavia che la detta sostituzione dei manufatti ha in realtà comportato una difformità rispetto a quanto autorizzato col ridetto permesso a costruire n. 38 del 2005, per la circostanza che la superficie circondata dalle strutture lignee è maggiore rispetto a quella assentita e che, sebbene le dette superfici, sia dal lato fronte lago, sia dal lato Viale Regina Margherita, siano in parte tamponate con teli in PVC rimuovibili, poiché esse risultano ricoperte da pavimentazione nella quale le strutture lignee sono saldamente ancorate, tale ampliamento ha comportato la modificazione della superficie coperta che necessitava di permesso a costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente reiezione delle principali censure proposte;

RILEVATO che anche l’aspetto della doglianza in base al quale parte ricorrente lamenta la illegittima applicazione della acquisizione al patrimonio in caso di inottemperanza, disposizione contenuta appunto nel provvedimento impugnato, non può in ogni caso essere condivisa stante la ritenuta corretta applicazione alla fattispecie dell’art. 31 del T.U dell’edilizia e rilevato che in ogni caso l’ingiunzione di demolizione è solo prodromica alle dette due conseguenze, dal momento che l’Amministrazione, prima di attuarle, deve far constatare l’inottemperanza con apposito atto, da notificarsi all’interessato ai sensi del comma 4 dell’art. 31 e successivamente, nel caso in cui la parte non ottemperi può dar luogo all’acquisizione dell’area al patrimonio comunale;

RILEVATO che anche le censure di difetto di istruttoria, sproporzionalità della sanzione e difetto di motivazione non possono essere accolte, nella considerazione della rilevata discrasia dei manufatti realizzati in relazione a quelli assentiti e peraltro afferenti a costruzione in parte abusiva per la quale pende ancora la domanda di condono presentata dalla ricorrente nel 2004;

CONSIDERATO ancora che, per unanime giurisprudenza in materia, "L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio (non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico, da indicare solo nel caso di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza)", (TAR Campania, Napoli, sezione IV, 15 febbraio 2011, n. 972), laddove non è questo il caso in esame, non vertendosi in tema di abusi risalenti;

RILEVATO infine che la circostanza per cui l’ampliamento sia consistito nella chiusura della parete, sul lato fronte Viale Regina Margherita, in parte con pannelli di vetro su muretti e che i pilastri di legno siano infissi nel pavimento, rende di per sè inapplicabile la particolare disposizione recata dall’articolo 6 del permesso a costruire n. 38 del 2005, secondo cui le strutture oggetto del permesso "dovranno essere smontate a semplice richiesta dell’amministrazione comunale" ad eccezione della gronda, con conseguente reiezione anche del relativo aspetto di censura proposto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, non vi è luogo a provvedere in assenza di costituzione della Amministrazione comunale;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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